LEGGE 5 novembre 1990, n. 328
Entrata in vigore della legge: 16/11/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore entro il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Vienna (Austria), 25 novembre-2o dicembre 1988 Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope - Adottato dalla Conferenza nella sua 6a seduta plenaria, il 19 Dicembre 1988. Le Parti alla presente Convenzione, Profondamente preoccupate dall'ampiezza e dall'incremento della produzione, della domanda e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che rappresentano una grave minaccia per la salute ed il benessere degli individui e che hanno effetti funesti sulle basi economiche, culturali e politiche della societa', Profondamente preoccupate inoltre dai crescenti effetti di devastazione causati dal traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nei vari strati della societa', in particolare a causa del fatto che in numerose regioni del mondo i bambini sono sfruttati in quanto consumatori sul mercato della droga ed utilizzati ai fini della illecita produzione, distribuzione e commercio di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il che rappresenta un pericolo di incommisurabile gravita', Riconoscendo i legami tra il traffico illecito ed altre attivita' criminali organizzate correlate, che minano i fondamenti della legittima economia e minacciano la stabilita', la sicurezza e la sovranita' degli Stati, Riconoscendo anche che il traffico illecito e' un'attivita' criminale internazionale la cui eliminazione esige un'attenzione urgente e la massima precedenza; Riconoscendo altresi' che il traffico illecito e' fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali trasnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato,, le attivita' commerciali e finanziarie legittime e la societa' a tutti i livelli, Determinate a privare coloro che praticano il traffico illecito del frutto delle loro attivita' criminali ed a eliminare in tal modo il loro movente principale, Desiderose di eliminare le cause profonde del problema dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, soprattutto la richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze ed i profitti considerevoli derivanti dal traffico illecito, In considerazione della necessita' di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e la cui disponibilita' ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina di tali stupefacenti e sostanze, Risolute a migliorare la cooperazione internazionale per la repressione del traffico illecito via mare, Riconoscendo che l'eliminazione del traffico illecito spetta alla responsabilita' collettiva di tutti gli Stati e che un'azione coordinata e' necessaria a tal fine nell'ambito della cooperazione internazionale, Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e di sostanze psicotrope ed auspicando che gli organismi internazionali competenti in materia esercitino la loro attivita' nel quadro di questa Organizzazione, Riaffermando i principi direttivi dei trattati in vigore relativi agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope nonche' il sistema di controllo stabilito da detti trattati, Riconoscendo la necessita' di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 in questa Convenzione come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope al fine di ridurre l'ampiezza e l'estensione del traffico illecito e di attenuarne le gravi conseguenze, Riconoscendo anche che occorre rafforzare ed accrescere i mzzi giuridici efficaci di cooperazione internazionale in materia penale per porre fine alle attivita' criminali internazionali costituite dal traffico illecito, Desiderando stipulare una Convenzione internazionale, globale ed operativa nell'intento specifico di lottare contro il traffico illecito nella quale si tenga conto dei vari aspetti dell'insieme del problema soprattutto di quelli che non sono stati trattati negli strumenti internazionali esistenti nel settore degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, Convengono quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Tranne indicazione espressa in senso opposto o qualora il contesto esiga diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione: a) per "beni" si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonche' gli atti giuridici o documenti attestanti la proprieta' di tali averi o dei diritti relativi; b) per "albero della coca" si intende qualunque specie di arbusto del genere erythroxylon; c) per "Commissione" si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; d) Per "confisca" si intende la privazione permanente di beni dietro decisione di un tribunale o altra autorita' competente; e) per "Consiglio" si intende il consiglio economico e sociale dell'organizzazione delle Nazioni Unite; f) per "Convenzione del 1961" s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961; g) Per "-Convenzione del 1961 cosi' come modificata" s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 cosi' come modificata dal Protocollo del 1972 che emana la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961; h) per "Convenzione del 1971" si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; i) per "Stato di transito" si intende uno Stato sul cui territorio vengono spostate sostanze illecite - stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II - e che non e' ne' il punto di origine ne' la destinazione finale di tali sostanze. j) per "conglomeramento" o "sequestro" si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni dietro decisione di un tribunale o di un'altra autorita' competente; k) per "consegna sorvegliata" si intendono i metodi atti a consentire il passaggio sul territorio di uno o piu' paesi, di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorita' competenti dei predetti Paesi che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione; 1) per "Organo" si intende l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione cosi' modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 m) per "papavero da oppio" si intende la pianta della specie "Papaver somniferum" L.; n) per "canapa indiana" s'intende ogni pianta del genere canapa indiana; o) per "prodotto" si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione da un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 oppure ottenuto direttamente o indirettamente all'atto della trasgressione; p) per "segretariato generale" si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, q) Per "stupefacente" si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla tabella I o alla Tabella II della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 cosi' come modificata; r) per "sostanza psicotropa" si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Taballa I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; s) Per "Tabella I" e "Tabella II si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate periodicamente conformemente con l'articolo 12; t) per "traffico illecito" si intendono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente Convezione; u) per "trasportatore commerciale" si intende ogni persona o ente pubblico privato o altro che provveda al trasporto di persone, di beni, o di corriere a titolo oneroso.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Ambito di applicazione della Convenzione 1. L'oggetto della presente Convenzione e' di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensioni internazionale. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni. 2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtu' della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parita' sovrana e dell'integrita' territoriale degli Stati, ed in virtu' del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati. 3. Ogni Parte si astiene dall'esercitare sul territorio di un'altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle Autorita' di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.
Convenzione - art. 3
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