LEGGE 5 novembre 1990, n. 329
Entrata in vigore della legge: 16/11/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dalla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in confromita' a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; Desiderosi di concludere una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 I soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 Imposte considerate (1) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: (a) per quanto concerne il Regno Unito: (i) l'imposta sul reddito (the income tax); (ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax); (iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); (iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax) (qui di seguito indicate quali "imposta del Regno Unito"). (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (II) l'imposta sul reddito dele persone giuridiche; (iii) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (2) La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo (1) del presente Articolo. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 Definizioni generali (1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ivi comprese le zone al di fuori del mare territoriale del Regno Unito le quali in conformita' al diritto internazionale sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla Piattaforma Continentale, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Regno Unito riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le loro risorse naturali; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottusuolo marino, nonche' le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Regno Unito o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone, ma non comprende le societa' di persone le quali non sono considerate persone giuridiche ai fini dell'impostazione in ciascuno Stato contraente; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione. (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) il termine "nazionale" designa: (i) per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto britannico che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o territorio del Commonwealth, a condizione che abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonche' ogni persona giuridica, societa' di persone, associazione o altro ente costituito in conformita' alla legislazione in vigore nel Regno Unito; (ii) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza italiana, nonche' ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituita in conformita' alla legislazione in vigore in Italia; (h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (i) il termine "autorita' competente" designa, per quanto concerne il Regno Unito, i Commissioners of Island Revenue od un loro rappresentante autorizzato e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; (j) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana. (2) Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 Domicilio fiscale (1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate. (2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata in conformita' alle seguenti disposizioni: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente nello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. (3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 Stabile organizzazione (1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. (2) L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) una officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. (3) Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. (4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo (5) del presente articolo - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita il detto Stato di potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. (5) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. (6) Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 Redditi immobiliari (1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. (2) L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono, altresi', considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. (3) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Utili delle imprese (1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. (2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. (3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attivita' della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. (4) Nessun utile puo' essere attibuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. (5) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Navigazione marittima e aerea (1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. (2) Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. (3) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Imprese associate Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione - art. 10
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