LEGGE 5 novembre 1990, n. 330

Type Legge
Publication 1990-11-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16/11/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Washington il 25 ottobre 1988.

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: - L'accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 aprile 1973, n. 200

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dal protocollo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il guardasigilli: VASSALLI

Allegato

Protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 22 giugno 1970 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di includere un articolo sulla sicurezza dell'aviazione nell'Accordo bilaterale sui Trasporti Aerei, firmato a Roma il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), intenzionati a concludere un Protocollo di modifica dell'Accordo, hanno convenuto sul seguente articolo: ARTICOLO 10 BIS A. In conformita' con i loro diritti ed obblighi ai sensi del diritto internazionale, le parti contraenti ribadiscono che il loro obbligo di proteggere, nelle loro relazioni reciproche, la sicurezza dell'aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita costituisce parte integrante del presente Accordo. B. Le Parti contraenti si forniranno reciprocamente su richiesta tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e gli altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, e qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. C. Le Parti contraenti agiranno in conformita' delle disposizioni della Convenzione relativa alle Infrazioni ed altri Atti Commessi a Bordo degli Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 Settembre 1963, della Convenzione per la Repressione della Cattedra Illecita di Aeromobili, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione degli Atti Illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. D. Le Parti contraenti, nelle loro relazioni reciproche, agiranno in conformita' con le norme nella sicurezza dell'aviazione e, nella misura in cui sono da esse applicate, con le pratiche raccomandate stabilite dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, e designate con annessi alla Convenzione sull'Avizione Civile Internazionale, ed esigeranno che gli operatori di aeromobili del loro registro, gli operatori che hanno nel loro territorio la sede d'affari principale o la residenza permanente, e gli operatori di aeroporti nel loro territorio, agiscano nel rispetto delle predette disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione. In questo paragrafo il riferimento alle norme sulla sicurezza dell'aviazione include ogni differenza notificata dalla Parte contraente interessata. Ciascuna Parte Contraente informera' l'altra in anticipo della sua intenzione di notificare una differenza rispetto alle predette norme. E. Ciascuna Parte contraente conviene che ai predetti operatori di aeromobili potra' essere richiesto di osservare le Disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'altra Parte contraente per l'ingresso, la partenza o la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente adottera' nel suo territorio ogni ragionevole misura per proteggere gli aeromobili e per ispezionare i passeggeri, gli equipaggi, il bagaglio a mano, il cargo e le provviste di bordo prima e durante le operazioni di imbarco e di carico. Ciascuna Parte contraente esaminera' con favore per il seguito del caso qualsiasi richiesta dell'altra Parte contraente di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte ad una specifica minaccia. F. Quando si registri un caso oppure la minaccia di un caso di cattura illecita di un aeromobile oppure altri atti illeciti contro la sicurezza dei passeggeri, equipaggi, aeromobili, aeroporti ed installazioni per la navigazione aerea, le Parti contraenti si assisteranno reciprocamente facilitando le comunicazioni e qualsiasi altra misura appropriata volte a porre termine rapidamente al caso o alla minaccia. G. Quando una delle Parti contraenti ha fondati motivi di ritenenre che l'altra Parte contraente si e' discostata dalle disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione di questo articolo, la prima Parte contraente puo' richiedere consultazioni immediate all'altra Parte contraente. L'impossibilita' di raggiungere un'intesa soddisfacente entro 15 giorni dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazione costituira' la premessa per sospendere o limitare i diritti di entrambe le Parti contraenti ai sensi del presente Accordo entro 90 giorni. Quando lo giustifichi un'emergenza che comporti una minaccia immediata per i passeggeri, l'equipaggio o l'aeromobile e quando l'altra Parte contraente non abbia soddisfacentemente adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dei paragrafi D e E del presente articolo, una Parte contraente potra' adottare le misure protettive immedite e provvisorie appropriate per far fronte alla minaccia. Qualsiasi misura adottata ai sensi del presente paragrafo sara' sospesa quando l'altra parte contraente avra' adempiuto alle disposizioni del presente articolo." L'articolo 4 dell'Accordo e' emendato con l'aggiunta del seguente paragrafo: "c. il presente articolo non limita i diritti di ciascuna delle parti di sospendere, limitare o condizionare i servizi aerei in conformita' con le disposizioni dell'articolo 10 bis (sicurezza dell'aviazione)." Il presente Protocollo formera' parte integrante dell'Accordo ed entrera' in vigore ai sensi dell'Articolo 11 B dell'Accordo il quindicesimo giorno successivo alla data dello scambio di note che avra' luogo in relazione alla consegna dello strumento italiano di ratifica. Esso restera' in vigore fin quando l'Accordo restera' in vigore. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hnno firmato il presente Protocollo. Fatto a Washington, D.C., il 25 ottobre 1988, in duplice originale nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo degli Repubblica Italiana Stati Uniti d'America (firma illeggibile) (firma illeggibile)

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