LEGGE 6 novembre 1990, n. 325
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono e non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico.
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