DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347

Type Decreto legislativo
Publication 1990-10-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1-1-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubbicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede che: «Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge». - Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 165/1990 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) prevede che: «I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e dell'art. 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 1

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 2

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 2 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 3

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 3 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 4

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 4 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 5

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 5 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 6

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 6 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 7

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 8

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 8 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 9

Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), COME MODIFICATO DAL [D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200)))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 10

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 10 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 11

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 11 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 12

Art. 12. Uffici competenti 1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 13

Art. 13. Procedimenti e termini 1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'articolo 33, ((comma 1)), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346). ((24)) 2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346). In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto [decreto legislativo n. 346 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990;346). 3. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato. 4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. (16a)

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 14

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 14 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 15

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 15 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 16

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 16 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 17

Art. 17. Decadenza 1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni. 2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui e' stata eseguita la relativa formalita' o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalita'. 3. ((Le sanzioni amministrative)) per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui e' stata eseguita o doveva essere eseguita la formalita' o la voltura. 5. La restituzione delle imposte ((e sanzioni amministrative)) indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 18

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 18 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 19

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 19 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 20

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