DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 357
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO
2.L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 è effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale.
3.Alla gestione speciale di cui al comma 2, sovraintende il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti integrato, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative al livello nazionale del settore credito.
5.La decisione, in unica istanza, dei ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione speciale è attribuita al comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella composizione originaria, con applicazione delle norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
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