DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 371
Entrata in vigore della legge: 25/12/1990
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, con il quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione alla convenzione internazionale sulle linee di carico delle navi mercantili, fatta a Londra il 5 aprile 1966; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile; E M A N A il seguente regolamento: 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
VIZZINI, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 5
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Protocole
Protocole Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO. Le parti al presente Protocollo, Essendo parti alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, fatta a Londra il 5 aprile 1966, Riconoscendo che detta Convenzione contribuisce notevolmente al miglioramento della sicurezza delle navi e dei beni in mare nonche' della salvaguardia della vita umana a bordo delle navi, Riconoscendo altresi' la necessita' di migliorare ulteriormente le disposizioni tecniche di detta Convenzione, Riconoscendo altresi' che e' necessario introdurre in detta Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio dei certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali, Ritenendo che il modo migliore di far fronte a tale necessita' e' di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Obblighi generali 1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi Annessi, che sono parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi Annessi. 2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico (in appresso denominata "la Convenzione") ad eccezione dell'articolo 29, si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunciate nel presente Protocollo. 3. Le Parti al presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo nella misura in cui cio' e' necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni piu' favorevoli.
Protocollo - art. II
Articolo II. Certificati esistenti 1. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato internazionale di bordo libero, che sia in corso di validita' al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti del Governo dello Stato la cui nave e' autorizzata a battere bandiera, rimane valido fino alla sua data di scadenza. 2. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, cosi' come adottata il 5 aprile 1966.
Protocollo - art. III
Articolo III. Comunicazione di informazioni Le Parti al presente Protocollo s'impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed a depositare presso di esso: a) il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti ed altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo; b) una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto per quanto riguarda le linee di carico affinche' sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, nonche' una descrizione delle responsabilita' specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti e delle condizioni dell'autorizzazione cosi' concessa; c) un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati, in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo - art. IV
Articolo IV. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto alla adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo da: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. Il presente Protocollo puo' essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di una accettazione, di un'approvazione o di un'adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, accettato la Convenzione o che vi hanno aderito.
Protocollo - art. V
Articolo V. Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale sono soddisfatte le seguenti due condizioni: a) almeno quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'articolo IV; b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare sono soddisfatte, sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1° febbraio 1992. 2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto alla data di entrata in vigore del presente Protocollo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se questa data e' posteriore. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo ha effetto tre mesi dopo la data del deposito. 4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo, oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento alla Convenzione e' considerato come accettato in conformita' con l'articolo VI, si applicano al Protocollo o alla Convenzione nella loro forma modificata.
Protocollo - art. VI
Articolo VI. Emendamenti 1. Il presente Protocollo e, tra le Parti al presente Protocollo, la Convenzione, possono essere modificati dall'una o dall'altra delle procedure definite nei paragrafi in appresso. 2. Emendamenti dopo esame da parte dell'Organizzazione: a) Ogni emendamento proposto da una Parte al presente Protocollo e' sottoposto al Segretario generale dell'Organizzazione e da questi divulgato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutti i Governi contraenti della Convenzione sei mesi almeno prima del suo esame. b) Ogni emendamento proposto e divulgato in base alla procedura di cui sopra e' sottoposto al Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione per esame. c) Gli Stati che sono Parti al presente Protocollo, siano essi membri dell'Organizzazione oppure no, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato di sicurezza marittima ai fini dell'esame e dell'adozione degli emendamenti. d) Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti al presente Protocollo presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato in conformita' con il capoverso c) (in appresso denominato "Comitato per la sicurezza marittima allargato"), a patto che un terzo almeno delle Parti siano presenti al momento del voto. e) Se adottati in conformita' con il capoverso d), gli emendamenti sono comunicati dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti al presente Protocollo per accettazione. f) i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso A del presente Protocollo o, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un articolo della Convenzione saranno considerati come accettati alla data alla quale sono stati accettati da due terzi delle Parti al presente Protocollo. ii) Un emendamento all'Annesso B del presente Protocollo oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un Annesso della Convenzione sono considerati come accettati: aa) allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale esso e' comunicato per accettazione alle Parti al presente Protocollo; bb) allo scadere di ogni altro periodo, che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se cosi' e' deciso all'atto della sua adozione da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato. Tuttavia, se durante il periodo cosi' specificato piu' di un terzo delle Parti, oppure delle Parti le cui flotte mercantili rappresentano in totale il 50% almeno del tonnellaggio lordo dell'insieme delle flotte di navi da commercio di tutte le Parti, notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione che esse sollevano un'obiezione contro questo emendamento, si considerera' che esso non e' stato accettato. g) i) Un emendamento di cui al capoverso f) i) entra in vigore nei confronti delle Parti al presente Protocollo che lo hanno accettato sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato ed esso entra in vigore nei confronti di ciascuna Parte che lo accetta successivamente a questa data sei mesi dopo la sua accettazione da detta Parte. ii) Un emendamento di cui al comma f) ii) entra in vigore nei confronti di tutte le Parti al presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformita' con detto comma e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato. Tuttavia, prima della data stabilita per l'entrata in vigore di un emendamento, ogni Parte potra' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento per un periodo che non supera un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, oppure per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato decide in tal modo all'atto dell'adozione dell'emendamento. 3. Emendamento da parte di una Conferenza: a) Dietro richiesta di una Parte al presente Protocollo appoggiata da un terzo almeno delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti al presente Protocollo ed alla Convenzione. b) Ogni emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti e' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti per accettazione. c) A meno che la Conferenza non decida diversamente, si considera che l'emendamento e' stato accettato, ed esso entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai capoversi f) e g) del paragrafo 2, a patto che i riferimenti al Comitato per la sicurezza marittima allargato in questi capoversi siano considerati come riferimenti alla Conferenza. 4. a) Una Parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma f) ii) del paragrafo 2 e che e' entrato in vigore, non e' tenuta ad estendere il beneficio del presente Protocollo nei confronti dei certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte il quale, in conformita' con questo comma, ha sollevato un'obiezione contro detto emendamento et non ha ritirato tale obiezione, nella misura in cui questi certificati concernono questioni che sono oggetto dell'emendamento in questione. b) Una parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma f) ii) del paragrafo 2 che e' entrato in vigore deve estendere il beneficio del presente Protocollo ai certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte che ha notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' con il capoverso g) ii) del paragrafo 2, che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento. 5. Tranne espressa disposizione contraria, ogni emendamento stabilito in applicazione del presente articolo e relativo alla struttura della nave si applichera' unicamente alle navi la cui chiglia e' stata impostata o che, alla data di entrata in vigore di questo emendamento, o dopo questa data, si trovavano in una fase di avanzamento equivalente. 6. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento, oppure ogni notifica comunicata in virtu' del comma g) ii) del paragrafo 2, deve essere indirizzata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale informa tutte le Parti al presente Protocollo di tale comunicazione e della data alla quale l'ha ricevuta. 7. Il Segretario generale dell'Organizzazione informa tutte le Parti al presente Protocollo di ogni emendamento che entra in vigore in virtu' del presente articolo, nonche' della data alla quale ciascun emendamento entra in vigore.
Protocollo - art. VII
Articolo VII. Denuncia 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Parte in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per questa Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure allo scadere di un eventuale periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia ha effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformita' con il paragrafo 3) dell'articolo 30 della Convenzione.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII. Depositario 1. Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il depositario"). 2. Il depositario: a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo e che vi aderiscono: i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' della data di detta firma o di detto deposito; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto; b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi aderiscono. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Protocollo - art. IX
Articolo IX. Lingue Il presente Protocollo e' redatto in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. FATTO a Londra l'undici novembre millenovecentottantotto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.
Protocollo-Annesso A
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