LEGGE 30 novembre 1990, n. 359

Type Legge
Publication 1990-11-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 4/12/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

ROGNONI, Ministro della difesa

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 dicembre 1990.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1990, N. 276. Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1› aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: ' l-bis) direzione centrale di sanita', cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato'. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ovunque ricorrano, le parole: 'servizio sanitario a livello centrale', 'servizio sanitario centrale' e 'servizio medico a livello centrale' sono sostituite dalle seguenti: 'direzione centrale di sanita''. 3. Alla direzione centrale di sanita', di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale. 4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: 'ispettore generale capo' sono sostituite dalle seguenti: 'direttore centrale di sanita''. 5. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' abrogato. 6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: 'il servizio sanitario a livello centrale' sono sostituite dalle seguenti: 'i servizi della direzione centrale di sanita''". All'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4- bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione". All'articolo 8, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "legge 24 luglio 1985, n. 410", sono inserite le seguenti: ", con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137". All'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: "legge 1› febbraio 1989, n. 53", sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni ed integrazioni". Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: "Art. 12- bis. - 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". All'articolo 14, i commi 3, 4 e 5 sono soppressi. Dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente: "Art. 14- bis. - 1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonche' dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalita', le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella C allegata al presente decreto. 2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C. 3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianita' nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalita', si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche. 5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statale', mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991". L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. Per la verifica dell'idoneita' all'espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV. 2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti con modalita' tali da garantirne l'assoluta riservatezza. 3. Nessun provvedimento puo' essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1 o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia d'idoneita' fisica e psichica del soggetto. 4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 e' determinato con decreto ministeriale". Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente: "Art. 15-bis. - 1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' inserito il seguente: 'Art. 17-bis (Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi). - 1. Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma del primo comma, n. 3), dell'articolo 17, purche' abbiano superato tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti nonche' l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che terminano il quadriennio nello stesso anno. 2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della dimissione dal corso. 3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto. 4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15'". All'articolo 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede: a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990; b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statale'". Dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: "Art. 16-bis. - 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 31, primo comma, n. 3), della legge 1› aprile 1981, n. 121, i dirigenti preposti agli Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico". E' allegata la seguente tabella: TABELLA C (prevista dall'articolo 14-bis) ===================================================================== Livello Qualifica Dotazione Incremento organica ___________ VI Assistente amministrativo 2.060 100 (segretario amministrativo) VI Ragioniere (segretario di 1.783 100 ragioneria) VII Assistente sociale coord. .. 200 130 IV Dattilografo................ 2.366 250 IV Coadiutore (archivista)..... 5.465 100 ______ 11.874 680

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