LEGGE 30 novembre 1990, n. 360

Type Legge
Publication 1990-11-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 04/12/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali

PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 30.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 279. All'articolo 1: al comma 2, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"; al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato sovrintende all'attivita' di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa". All'articolo 2, al comma 1, le parole: "per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni". All'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento 'Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale'".

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