LEGGE 29 novembre 1990, n. 388
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, fatto a Vienna il 21 febbraio 1990.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dall'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
VISTO, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo - art. 1
ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi. La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate del desiderio di regolamentare l'effettuazione dei voli transfrontalieri di aeroambulanze, ivi includendo le aviosuperfici, e consapevoli della particolare natura di tali voli; nell'interno di facilitarne l'attuazione tecnica ed amministrativa tramite una stretta collaborazione; hanno convenuto di stipulare il seguente Accordo: Articolo 1. Ai fini del presente Accordo: 1. Per "volo di aeroambulanza" si intende un volo, operato con aeromobile registrato nello Stato di origine dietro remunerazione o gratuito, avente lo scopo di trasportare, con carattere d'urgenza traumatizzati o ammalati gravi. 2. Per "Stato di origine" si intende lo Stato dal cui territorio muovono di aeromobili. 3. Per "Stato di destinazione" si intende lo Stato in cui vengono operati voli di aeroambulanza provenienti dallo Stato di origine. 4. Per "aviosuperficie" si intende un'area non classificata come aeroporto, eliporto e idroscalo, idonea alla partenza e all'approdo degli aeromobili le cui caratteristiche tecniche lo consentano e che per quanto riguarda le aviosuperfici situate in Italia, sia stata autorizzata come tale. 5. Per "regioni frontaliere" si intendono le Regioni della Repubbica Italiana ed i Laender federali della Repubblica d'Austria adiacenti al confine di Stato comune.
Accordo - art. 2
Articolo 2. 1. Il presente Accordo si applica ai voli di aeroambulanza che vengono operati nelle regioni frontaliere dello Stato di destinazione. 2. I voli di aeroambulanza possono venire operati nello Stato di destinazione da e verso aeroporti civili, e militari aperti al traffico civile, eliporti, idroscali e aviosuperfici.
Accordo - art. 3
Articolo 3. 1. Per l'attraversamento del confine tra gli Stati contraenti nell'ambito dei voli di aeroambulanza, il personale di condotta del volo, il personale sanitario e le persone trasportate non necessitano di documenti validi per l'espatrio. 2. E' consentito che i familiari o, in loro assenza, un accompagnatore seguano il traumatizzato o l'ammalato grave. 3. Nell'eventualita' in cui i nomi e le generalita' delle persone trasportate non abbiano potuto essere comunicati gia' nel piano di volo, tali nomi debbono essere comunicati senza ritardo all'Autorita' di Polizia di Stato contraente dopo lo svolgimento del volo di aeroambulanza. 4. Gli Stati contraenti si impegnano a riaccogliere, indipendentemente dalla loro nazionalita', tutte le persone trasportate nell'altro Stato contraente, anche se non sono in possesso di un documento valido per l'espatrio, ad eccezione delle persone che sono cittadini dell'altro Stato o ivi munite di un permesso di soggiorno in corso di validita'.
Accordo - art. 4
Articolo 4. 1. I voli di aeroambulanza potranno essere effettuati dietro notifica del piano di volo ICAO all'Autorita' di Stato di destinazione indicata nell'articolo 5. 2. I voli, quando l'ordinamento dello Stato di destinazione lo richieda, dovranno essere condotti lungo aerovie esistenti e potranno essere effettuati anche al di sotto del limite delle spese previsto dall'AIP (Aeronautical Information Publication), nel rispetto della sicurezza del volo. Ove le aerovie non fossero praticabili e compatibilmente con la sicurezza del volo potranno essere utilizzati gli instradamenti comunicati verso i canali diplomatici. Il tratto aereo che congiunge le aerovie o instradamenti esistenti con l'aviosuperficie deve essere il piu' breve possibile. 3. Il piano di volo recante i requisiti richiesti dall'ICAO dovra', in ogni caso, essere integrato con le seguenti informazioni previste dal presente Accordo: a. scopo del volo; b. percorso completo di volo di aeroambulanza con riferimenti geografici noti; c. coordinate geografiche dell'aviosuperficie, ovvero, se cio' non sia possibile, coordinate geografiche del baricentro di una zona il piu' possibile ristretta nella quale e' ubicata l'aviosuperficie di destinazione; d. generalita' del personale di condotta del volo, del personale sanitario e dei terzi trasportati.
Accordo - art. 5
Articolo 5. 1. Il piano di volo dovra' essere comunicato, prima dell'effettuazione del volo stesso, alle seguenti Autorita': per l'Italia: Centro Regionale Assistenza al Volo di Padova (Padova ACC); per l'Austria: Bezirkskontrollstelle Wien, als Aussenstelle des Bundesamtes fuer Zivilluftfahrt (ACC Wien). 2. Per un volo strumentale il piano di volo dovra' essere comunicato 30 minuti prima del decollo. I voli a vista potranno essere effettuati immediatamente dopo la notifica del piano di volo. 3. Qualora il responsabile del volo sia costretto a compiere manovre che comportino la violazione di procedure o di regolamenti locali, o a modificare il percorso previsto nel piano di volo per sopravvenuti motivi connessi con la sicurezza dell'aeromobile e delle persone che sono a bordo, dovra' informare immediatamente l'Autorita' di Stato di destinazione di cui al paragrafo 1.
Accordo - art. 6
Articolo 6. 1. Per gli aeromobili non vengono richiesti o rilasciati documenti doganali. Gli aeromobili, le provviste di bordo, ivi compresi i carburanti le attrezzature sanitarie ed i medicinali necessari all'operazione di trasporto introdotti nello Stato di destinazione per l'uso temporaneo sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione, senza procedure formali e senza il deposito di una cauzione. Altre merci, esclusi gli effetti personali, non possono essere trasportate. 2. Le provviste di bordo, ivi compresi i carburanti, le apparecchiature sanitarie ed medicinali, sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione nella misura in cui vengono impiegati. In caso di mancato impiego devono essere riesportati. 3. Per i materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione le disposizioni relative ai divieti e alle limitazioni del traffico merci internazionale. 4. Le rispettive Autorita' di Polizia e di Dogana, a seguito della notifica del Piano di Volo nei termini previsti dall'articolo 4 si riservano il diritto, ove lo ritengano necessario, di effettuare i controlli previsti dagli ordinamenti interni.
Accordo - art. 7
Articolo 7. 1. I voli di aeroambulanza da/per aviosuperfici potranno essere effettuati nello Stato di destinazione solo da piloti in possesso delle autorizzazioni richieste dallo Stato di origine. 2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 dovranno essere portate con se' dai piloti insieme ai documenti di bordo previsti dall'ordinamento dello Stato di origine. 3. Il personale di condotta del volo deve essere adeguatamente addestrato e conoscere, nel caso in cui si utilizzi un'aviosuperficie, le regolamentazioni dello Stato di destinazione che disciplinano i voli da/per aviosuperfici. 4. Gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente le disposizioni interne in materia.
Accordo - art. 8
Articolo 8. 1. Le competenti Autorita' degli Stati contraenti possono impedire la partecipazione ai voli di aeroambulanza sul loro territorio a persone residenti sul territorio dell'altro Stato che non abbiano osservato le disposizioni del presente Accordo o nei confronti delle quali sia stato avviato un procedimento penale nel territorio dello Stato di destinazione per reati ivi commessi. 2. Tali divieti vengono comunicati alle competenti Autorita' dell'altro Stato, contraente attraverso i canali diplomatici.
Accordo - art. 9
Articolo 9. 1. Gli aeromobili, il personale di condatta del volo e le persone trasportate devono essere disarmati. 2. Sugli aeromobili non si dovranno portare mezzi, equipaggiamenti o sensori fissi o mobili atti ad effettuare rilevamenti di qualsiasi tipo esclusa la strumentazione di bordo necessaria per la navigazione aerea, ovvero gli apparecchi per l'assistenza medica.
Accordo - art. 10
Articolo 10. Ogni Stato contraente comunichera' all'altro Stato contraente, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, una lista completa dei nominativi del personale di condotta di volo e dei vettori aerei accreditati ad operare i servizi disciplinati dal presente Accordo e dara' notizia di volta in volta delle variazioni.
Accordo - art. 11
Articolo 11. 1. Ogni Stato contraente potra' temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e connessi alla difesa nazionale. Di cio' l'altro Stato contraente dovra' esser informato immediatamente tramite i canali diplomatici. 2. Laddove per gli stessi motivi sia necessaria una limitazione temporanea delle facilitazioni previste dal presente Accordo, essa dovra' essere comunicata alle Autorita' dell'altro Stato contraente di cui all'articolo 5.
Accordo - art. 12
Articolo 12. 1. Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica, lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Roma. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui avra' luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento per via diplomatica. Esso cessera' di essere in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuta denuncia. Fatto a Vienna il 21 febbraio 1989 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica d'Austria Parte di provvedimento in formato grafico
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