La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2.Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
AVVERTENZA: Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 dicembre 1990 si procederà alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle relative note.