LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407
Entrata in vigore della legge: 15-1-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 1
(Pubblico impiego)
1.Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2.I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un anno la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.((4))
3.Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.
4.Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.
5.Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.
6.Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.
7.Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi. (2) (3) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso di espletamento. ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la riserva annua, prevista dal comma 7 del presente articolo, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva. ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che i riferimenti temporali gia' prorogati dal comma 2 del presente articolo, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 2
(Abrogazione di norme).
1.Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.
Nota all'art. 2: - Il testo degli abrogati articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione per il triennio 1988-1990 realtivo al personale di Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) e' il seguente: "Art. 15 (Disposizioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della Polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno). - 1. Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337, 338 e 340, si applicano, con le stesse modalita', le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1› aprile 1981, n. 121". "Art. 25 (Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo). - 1. Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITA' E LAVORO
Art. 3
(Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili)
1.Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facolta' all'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole.
1-bis.Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell' interno alla data del 1 gennaio 1992.
2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.
3.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione vigente.
4.Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991. ((8)) ----------------- AGGIORNAMENTO (8) Il Decreto 31 ottobre 1992, n. 553 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il regime delle incompatibilita' di cui al presente articolo si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992.
Art. 4
Modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria).
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e' il seguente: "Art. 15 (Segreto d'ufficio). - I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio. Il Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente". - Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.".
Art. 5
(Norme relative al settore sanitario)
1.Dal 1 febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere puo' non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessita' di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilita' finanziarie.
2.La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non puo' superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.
3.A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. (( Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984. )) (9) ((12))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.