LEGGE 22 dicembre 1989, n. 419
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dela Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 969/1957, reca: "Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Arma e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina". - Il D.L.C.P.S. n. 1428/1947, reca: "Modificazioni dell'art. 23 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, inerente alla concessione degli assegni mensa al personale militare e civile dell'Aeronautica". - Il D.P.R. n. 807/1950, reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio".
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