DECRETO 5 settembre 1990, n. 421

Type Decreto
Publication 1990-09-05
Ultimo aggiornamento 1991-01-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19/1/1990

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 21, lettere i) ed n), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 9 ottobre 1977, che prescrive per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre sei miglia dalla costa la dotazione di un dispositivo per segnalazioni acustiche e di fanali regolamentari;

Vista la regola 1, lettera e), parte A del regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 - COLREG '72), ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che da' facolta' ai Governi interessati di prescrivere, in sostituzione di quanto stabilito dalle pertinenti regole, altre disposizioni, con le stesse il meno possibile contrastanti;

Visto l'art. 13, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, che include le navi da diporto tra quelle destinate a servizi speciali;

Considerato che alcune unita' da diporto di lunghezza non superiore a 50 metri, per le loro caratteristiche costruttive, non possono attenersi completamente alle Regole contenute nel citato Regolamento internazionale del 1972 per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le specifiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1071/89 espresso dall'adunanza generale del 1› febbraio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 310701 in data 5 aprile 1990;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Applicazione

Le unita' da diporto, cosi' come definite dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri, fermo restando l'applicazione della Colreg '72 per quanto non previsto dal presente decreto, hanno facolta' di attenersi, per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora, alle disposizioni dei seguenti articoli e degli allegati I e II al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 21, lettere i) ed n), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 15 settembre 1977, e' il seguente: "Le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa sono: (omissis); i) un dispositivo per segnalazione acustica; (omissis); n) fanali regolamentari". - Il testo della regola 1, lettera e), parte A, del regolamento internazionale del 1972, per prevenire gli abbordi in mare, con allegati, firmato a Londra il 20 ottobre 1972, ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e' il seguente: "Regola 1 (Applicazione). - a) Le presenti regole si applicano a tutte le navi in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima. (omissis). e) Qualora un Governo interessato ritenga che una nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti Regole circa il numero, la posizione, la portata o i settori di visibilita' dei fanali o dei segnali, oppure circa la disposizione e le caratteristiche di impiego degli strumenti di segnalazione sonora, senza che cio' intralci la funzione speciale dell'unita', tale unita' deve attenersi ad altre disposizioni, relativamente a quanto sopra, che siano giudicate dal Governo interessato il meno possibile in contrasto con le presenti regole". - Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. n. 1154/1972, e' il seguente: "1. Una nave puo' essere destinata ad una o piu' dei seguenti servizi: (omissis); c) servizi speciali (pesca, rimorchio, salvataggio, scuola, servizi scientifici o di ricerca, posa di cavi, diporto, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 50/1971 (Norme sulla sicurezza da diporto), come integrato e modificato dalle leggi 14 agosto 1971, n. 823, 14 agosto 1974, n. 378, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193, e' il seguente: "Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate; imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti; natante da diporto: ogni piccola unita' da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorita' competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge".

Art. 2

Conformita'

La conformita' del singolo fanale, del segnale o dispositivo sonoro fisso o portatile, alle prescrizioni del presente decreto e' attestata dal costruttore con scritta in caratteri indelebili o mediante l'applicazione di una targhetta adesiva fustellata e autodistruggente sulla quale siano riportate le seguenti indicazioni: a) Fanale: conforme all'allegato I del presente decreto; nome del costruttore e numero di serie; portata luminosa; b) Segnalatore acustico: conforme all'allegato II del presente decreto; nome del costruttore e numero di serie; livello di pressione sonora....

Art. 3

1.La sistemazione e la distanza dei fanali, e' oggetto di controllo da parte del Registro italiano navale in occasione della visita per il rilascio o rinnovo della "Dichiarazione ai fini del rilascio delle annotazioni di sicurezza".

2.Per le unita' esistenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto, qualora tale visita non coincida con la sistemazione o risistemazione dei fanali, l'autorita' marittima, previ accertamenti, potra' differirne il controllo definitivo all'atto del rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

3.Per le unita' da diporto abilitate a navigazione entro 6 miglia dalla costa le annotazioni di cui al secondo comma possono essere effettuati anche dal Ministero dei trasporti (uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Il Ministro della marina mercantile VIZZINI Il Ministro dei trasporti BERNINI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990

Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 367

Allegato I

ALLEGATO I SISTEMAZIONE DEI FANALI E DEI SEGNALI I) Sistemazione e distanza dei fanali sul piano verticale a) Su una unita' a propulsione meccanica: 1) se di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, ma inferiore a 30 metri, il fanale di testa d'albero deve essere sistemato a un'altezza non inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, piu' elevato; 2) se di lunghezza uguale o superiore a 30 metri, il fanale di testa d'albero deve essere sistemato a un'altezza non inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, piu' elevato e, comunque, a un'altezza mai inferiore a 4 metri al di sopra dello scafo; 3) se di lunghezza inferiore a 20 metri, il fanale di testa d'albero puo' essere sistemato ad un'altezza inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, piu' elevato, ma, comunque, a un'altezza di almeno 0,5 metri al di sopra dei fanali laterali. b) Il fanale di testa d'albero deve essere sistemato in modo tale da risultare al di sopra di tutti gli altri fanali e libero da ostruzioni. c) Le unita' alla fonda o incagliate, di lunghezza compresa fra 7 e 20 metri, in luogo del fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, possono mostrare, contemporaneamente, il fanale di testa d'albero e quello di poppavia. d) I due fanali a luce rossa allineati verticalmente, previsti per segnalare unita' che non possono governare, devono essere distanziati non meno di un metro l'uno dall' altro e il piu' basso deve essere a un'altezza al di sopra dello scafo di almeno 1,5 metri. II) Sistemazione dei fanali sul piano orizzontale Su una unita' a propulsione meccanica: a) il fanale di testa d'albero puo' non essere sistemato a proravia, ma sulle strutture esistenti all'altezza del posto di guida; b) i fanali laterali: 1) se l'unita' e' di lunghezza uguale o superiore a 20 metri devono essere sistemati sulla murata o vicino ad essa; 2) se l'unita' e' di lunghezza inferiore a 20 metri possono essere combinati in un unico fanale sistemato sul piano longitudinale di simmetria dell'unita'.

Allegato II

ALLEGATO II CARATTERISTICHE TECNICHE PER GLI APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA 1) Segnalatore sonoro fisso a) Frequenza. La frequenza fondamentale del segnalatore sonoro fisso deve essere compresa fra 250 e 700 Hz. b) Intensita' del segnalatore sonoro fisso. Il segnalatore sonoro fisso deve assicurare, nella direzione di massima intensita' e ad una distanza di un metro da esso, un livello di pressione sonora non inferiore a 120 dB e deve avere proprieta' direzionali conformi a quanto prescritto dall'allegato III alla Colreg '72. c) Ubicazione. Il segnalatore sonoro fisso deve essere installato con la sua massima intensita' diretta verso prora. Esso, inoltre, deve essere piazzato il piu' in alto possibile allo scopo di ridurre l'intercettazione del suono emesso dovuta alla presenza di ostacoli e rendere anche minimo il rischio di danno all'udito delle persone imbarcate. d) Il segnalatore sonoro fisso deve essere costruito con materiale resistente alla corrosione in ambiente marino. 2) Dispositivo sonoro portatile a) Intensita' del segnale. Il dispositivo sonoro portatile deve produrre un livello di pressione sonora di non meno di 100 dB alla distanza di un metro dal dispositivo stesso. b) Costruzione. Il dispositivo sonoro portatile deve essere costruito con materiale resistente alla corrosione in ambiente marino. c) Detto dispositivo, e' ammesso in sostituzione della campana di cui alla regola 33 della Colreg '72.

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