LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428
Entrata in vigore della legge: 27-1-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.
2.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
Art. 2
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
Nota all'art. 2: - La legge 9 marzo 1989, n. 86, contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 9 recita: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva. 3. La legge comunitaria o altra legge dello stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3 si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esecitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti". - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 116, riguarda l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di delega e di trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitato: "Art. 34 (Eclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a); b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283. f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dieteci; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale. Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza- ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'articolo 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento del contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi. la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pre- tore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la oppozione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo schema connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguaranti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello stato, un fondo di rotazione con amministrazioine autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4), ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748. "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intevento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che, comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".
Art. 3
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).
1.Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
Nota all'art. 3: - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 3, comma 1, lettera c), recita: "c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4". L'art. 4 recita: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento lo schema di credito e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camere dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materie, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le pro- cedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere". L'art. 5, comma 1, recita: "1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo". Note all'art. 4: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, concerne il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. L'art. 20 recita: "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' eccepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 4, recita: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - L'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, recita: "5. Il regolmento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere".
Art. 4
(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)
1.Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2.Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3.Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto,((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO I PROFESSIONI.
Art. 5
(Professione di architetto: criteri di delega).
Nota all'art. 5: - La direttiva n. 85/384/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 223 del 21 agosto 1985. - La direttiva n. 85/614/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 376 del 31 dicembre 1985. - La direttiva n. 86/17/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 27 del 1› febbraio 1987.
Art. 6
(Medici specialisti: criteri di delega).
2.All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.
Nota all'art. 6 specializzazione e dei corsi di perfezionamento. L'art. 12 recita: "Art. 12 (Istituzione delle scuole di specializzazione). - L'istituzione delle scuole di specializzazione disposta nello statuto dell'universita'. Le universita' e gli istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificita' professionale, nei limiti delle disponibilita' di personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Universita' stabiliscono nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3, per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticita' nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attivita' pratiche da svolgere, le modalita' di frequenza delle attivita' didattiche e pratiche, stabilendo, la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalita' di svolgimento degli esami. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 in materia di cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita'". L'art. 13 recita: "Art. 13 (Ammissione). - Per l'ammissione alle scuole di specializzazione e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Universita' e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie. La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale". - L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' riprodotto in nota all'art. 2.
Art. 7
Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega).
Nota all'art. 7: - La direttiva n. 84/253/CEE e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 126 del 12 maggio 1984. - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, concerne il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Societa' per azioni quotate in borsa. Gli articoli richiamati, recitano: "Art. 14 (Falsita' nella certificazione dei bilanci o in relazione, comunicazioni o dichiarazioni). - Gli amministratori della societa' di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, rela- tive alla societa' assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. Art. 15 (Divulgazione di notizie riservate). - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attivita', relative, alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti con resclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie a causa della loro attivita', relative alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa' stessa, con la reclusione fino a un anno. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della societa' cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate. Art. 16 (Prestiti e garanzie della societa' e compensi illegali). - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sono qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o che si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla societa' assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della societa' assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Art. 17 (Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna). - Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla societa' un danno di gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'. La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della societa' di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, e' comunicata, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa".
Art. 8
Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega).
Nota all'art. 8: - La direttiva 89/483CE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 23 del 20 marzo 1989, 2a serie speciale.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 ))
Art. 10
(Sedi farmaceutiche).
1.I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
Nota all'art. 10: - La legge 2 aprile 1968, n. 475, riguarda il servizio farmaceutico. L'art. 3 recita: "Art. 3. - Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari. Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di eta' in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti. Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati: a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni; b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni; c) professori universitari titolari di cattedra delle facolta' di farmacia; d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facolta' con 5 anni di anzianita'; e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarita' dopo 10 anni dall'atto del trasferimento; f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianita'. Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale. Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovra' chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovra' accettare la prima farmacia che gli verra' assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potra' optare per altre sedi. E' vietata la partecipazione contemporanea a piu' di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706".
Art. 11
(Attivita' professionali nel settore del turismo).
1.Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani".
2.Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' sostituito dal seguente: "Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Nota all'art. 11: - La legge 17 maggio 1983, n. 217, riguarda il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. L'art. 11, comma 3, recita: "E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri". L'art. 9, comma 10, recitava: "Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Per il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vedi nota art. 2. L'art. 58 recita:"Art. 58 (Competenze dello Stato). - Sono competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione della localita' di interesse turistico; 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici stranieri e' di frontiera; 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo".
CAPO II ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 13
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 14
(Autotrasportatori).
1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2.Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee.
3.Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.
Note all'art. 14: - La direttiva 74/562/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 308 del 19 novembre 1974. - La direttiva 89/438/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.
Art. 15
(Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega).
1.L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differira' al 1› gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sara' dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1› gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia' in corso alla data del 1› gennaio 1990.
Nota all'art. 15: - La direttiva 86/653/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 382 del 31 dicembre 1986. L'art. 17 recita: "Art. 17. - 1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennita' in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3. 2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennita' se e nella misura in cui: - abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 20. b) L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni, e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione; c) La concessione dell'indennita' non priva dell'agente della facolta' di chiedere un risarcimento dei danni. 3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attivita' dell'agente commerciale; e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente. 4. Il diritto all'indennita' di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale. 5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennita' di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti. 6. La commissione sottopone al consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione dell'art. 30 e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica". L'art. 18 recita: "Art. 18. - L'indennita' o la riparazione ai sensi dell'art. 17 non sono dovute: a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi, in virtu' della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto; b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: eta', infermita' o malattia per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita'; c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto d'agenzia".
Art. 16
(Attivita' economiche varie: criteri di delega).
Nota all'art. 16: - La direttiva 75/368/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita: "Art. 2. - 1. La presente direttiva si applica alle attivita' elencate nell'allegato. 2. Le attivita' del gruppo 859 CITI che comportano l'impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE. 3. La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attivita' di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato. 4. La presente direttiva non si applica alle attivita' esercitate in forma ambulante. 5. La presente direttiva non si applica alle attivita' di guida turistica (ex gruppo 859 CITI), fatta eccezione per le attivita' di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell'allegato". - La direttiva 75/369/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita: "La presente direttiva si applica all'esercizio ambulante delle seguenti attivita': a) acquisto e vendita di merci - da parte di venditori ambulanti e di meciaiuoli (ex gruppo 612 CITI); - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti; b) attivita' che formano oggetto di misure transitorie gia' adottate le quali pero' escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attivita'". - La direttiva 82/470/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 213 del 21 luglio 1982. Gli articoli 2 e 3 cosi' recitano: "Art. 2. - La presente direttiva si applica alle attivita' indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla liberta' di stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI. Le suddette attivita' consistono in particolare: A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni c dd) coordinando le formalita' collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole; ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali; ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilita' di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci; b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione; c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci; d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorita' portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.); e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi; B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento; b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti; C.a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.; b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito; c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato; D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli; b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci. Art. 3. - Per le attivita' enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti: Belgio A. Commissionaire de transport Vervoercommissionnair Courtier de transport Vervoermakelaar Commissionnaire-expediteur au transport Commissionnaire-expediteur bij het vervoer Commissionnaire affreteur Commissionnaire-bevrachter Commissionnaire-affreteur routier Commissionnaire-weghevrachter Affreteur routier Wegbevrachter Affreteur fluvial Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter Affreteur maritime Scheepsbevrachter Agent maritime Scheepsagent Courtier de navires Scheepsmakelaar B. Agent de voyages Reisagent Agent d'emigration Emigraticagent C. Entrepositaire Depothouder D. Expert en automobile Deskundige inzake auto's Peseur - mesureur - jaugeur jure' Germania A. Spediteur Abfertigungsspediteur Guterkraftverkehrsvermittler Schiffsmakler Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons B. Reiseburounternehmer Auswanderungsagent C. Lagerhalter D. Kraftfahrzeugsachverstandiger Wager Danimarca A. Speditor Skibsagent B. Rejesebureau C. Opbevaring D. Vejer og maler Bilinspektor og bilassistent Francia A. Commissionnaire de transport Courtier de fret routier Depositaire de colis Courtier de fret de navigation interieure Agent maritime Agent consignataire de navires B. Agent de voyage C. Entrepositaire Exploitant de magasin general D. Expert-automobile Peseur - mesureur jure' Grecia (Illeggibile) Irlanda A. Forwarding agent Shipping and forwarding agent Shipbroker Freight agent Shipping agent Air Freight agent Road haulage broker B. Travel agent Tour operator Air broker Air travel organiser C. Bonder Warehousekeeper Market or Lairage operator D. Motor vehicle examiner Italia A. Spedizioniere (commissionario) Mediatore Agente marittimo raccomandatario Mediatore marittimo B. Agente di viaggio e turismo Mandatario di vettore di emigrante C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprieta' privata Esercenti magazzini generali Esercenti depositi franchi D. Stimatore e pesatore pubblico Lussemburgo A. Commissionnaire de transport Commissionnaire expediteur au transport B. Agent de voyage Agent d'emigration C. Entrepositaire D. Expert en automobiles Peseur Paesi Bassi A. Expediteur Bevrachter Scheepsmakelaar Scheepsagent Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens B. Reisbureaubedrijf Reisagentschap Emigratie-agent C. Douane-entrepot (publick, particulier, fictiet) Gewone opslagplaatsen "D. Technische inspectie van motorrijtuigen Meter, wagen en ijken Regno Unito A. Freight forwarder Shipbroker Air cargo agent Shipping and forwarding agent B. Tour operator Travel agent Air broker Air travel organizer C. Storekeeper Livestock dealer Market or Lairage operator Warehousekeeper Wharfinger D. Motor vehicle examiner Master porter Cargo superintendent".
Art. 17
(Gruppo europeo di interesse economico).
Nota all'art. 17: - Il regolamento n. 2137/85 del 25 luglio 1985 e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 199 del 31 luglio 1985. Gli articoli 6, 7, 8 e 10 recitano: "Art. 6. - Il gruppo e' iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell'articolo 39, paragrafo I". "Art. 7. - Il contratto di gruppo e' depositato presso il registro di cui all'art. 6. Devono altresi' formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti: a) ogni notifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo; b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo; c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullita' del gruppo, conformemente all'art. 15; d) la nomina dell'amministazione o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalita' richieste dalla legge dello stato membro nel quale e' tenuto il registro, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonche' la cessazione dalle loro funzioni; e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, conformemente all'art. 22, paragrafo I; f) la decisione dei membri in cui e' pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, conformemente all'articolo 31, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento, conformemente agli articoli 31 o 32; g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, di cui all'articolo 35, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalita', richiesta dalla legge dello stato membro nel quale e' tenuto il registro nonche' la cessazione dalle funzioni di liquidatore; h) la chiusura della liquidazione del gruppo, di cui all'articolo 35, paragrafo 2; i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all'articolo 14, paragrafo I; j) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2". "Art. 8 - Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo I dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo: a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche; b)il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonche' la cancellazione dal registro: c) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 7, lettera da b) a j). Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile". "Art. 10. - Ogni dipendenza del gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede e' oggetto di una iscrizione in tale stato. Ai fini dell'isrizione, il gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello stato membro in cui si trova la sede e' obbligatorio, corredata, se necessario, da una traduzione, elaborata conformemente agli usi, esistente presso il registro di iscrizione della dipendenza". L'art. 39, paragrafi 1 e 2, recitano: "1. Gli stati membri designano il registro o i registr competenti per procedere all'iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili. Fissano le condizioni alle quali si effettua il deposito dei documenti di cui agli articoli 7 e 10. Accertano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 8 siano pubblicati nel relativo bollettino ufficiale dello stato membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono eventualmente le modalita' di pubblicazione degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 8 lettera c). Gli stati membri accertano inoltre che chiunque possa prendere visione presso il registro competente, a norma dell'articolo 6 o eventualmente, a norma dell'articolo 10, dei documenti di cui all'articolo 7 e ottenerne anche per posta copia integrale o parziale. Gli stati membri possono prevedere il pagamento delle spese relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, ma tali spese non possono essere superiori al costo amministrativo. 2. Gli stati membri accertano che le indicazioni che devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 11 siano comunicate all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' europee entro il mese successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di cui al paragrafo I". L'art. 25, recita: "Art. 25. - La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile: a) la denominazione del gruppo proceduta o seguita dalle parole "gruppo europeo di interesse economico" o dalla sigla "GEIE", salvo che tali termini o la sigla non figurino gia' nella denominazione. b) il luogo in cui si trova il registro menzionato nell'articolo 6 presso cui e' iscritto il gruppo, nonche' il numero di iscrizione del gruppo nel registro. c) l'indirizzo della sede del gruppo. d) eventualmente, la menzione dell'obbligo degli amministratori di agire congiuntamente. e) la menzione, se del caso, che il gruppo e' in liquidazione in virtu' degli articoli 15, 31, 32 o 36. Ogni dipendenza del gruppo, quando e' iscritta conformemente all'articolo 10, deve far figurare le indicazioni di cui sopra, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma del presente articolo provenienti dalla dipendenza in questione".
CAPO III CREDITIO E RISPARMIO
Art. 18
Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicita' dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega).
2.I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.
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