DECRETO 7 settembre 1990, n. 438
Entrata in vigore del decreto: 6/2/1991
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, con il quale sono stati disciplinati i concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2› supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1981, concernente, tra l'altro, la regolamentazione dei corsi professionali per l'ammissione ai concorsi, per titoli, per la nomina alle qualifiche di vice dirigente;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1985, concernente i piani di studio dei predetti corsi professionali, pubblicato nel 1› supplemento al Bollettino ufficiale n. 16/1985;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente l'accesso alle qualifiche di vice dirigente di VIII categoria, da conferire al personale dell'esercizio di VII e VIII categoria, e ritenuto di dettare le relative norme di attuazione, come prescritto dal comma 3 dello stesso articolo;
Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
Sentito il consiglio di amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Concorsi di accesso alle qualifiche di vice dirigente
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355: "Art. 4 (Accesso alla qualifica di vice dirigente). - 1. La lettera b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituita dalla seguente: ' b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale puo' partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonche' quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire'. 2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASSAT con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica. 3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 101/1979: "Art. 15 (Ritardi nella progressione economica e giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonche' dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo e' di due anni". - Si riporta il testo degli articoli 8 della legge n. 797/1981, 45 della legge n. 249/1968, e 1 della legge n. 1078/1966: "Art. 8 della legge n. 797/1981 (Anzianita' minima di funzioni per i passaggi di categoria). - Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non puo' conseguire il passaggio a categoria superiore. Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso". Art. 45 della legge n. 249/1968. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate". "Art. 1 della legge n. 1078/1966. - I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti". - Si riporta il testo dell'art. 29 della legge n. 101/1979: "Art. 29 (Inquadramento nelle nuove categorie). - Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1› maggio 1978 e' inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: 1) nella I categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il personale della prima qualifica della tabella VII; 2) nella II categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il personale della seconda qualifica della tabella VII; 3) nella III categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV, il personale delle prime due qualifiche della tabella IX, gli operai specializzati e i capi operai; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V; 4) nella IV categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX, il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI; 5) nella V categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X; 6) nella VI categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X; 7) nella VII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a); il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X; 8) nella VIII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III. L'inquadramento di cui al precedente comma e' effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza". - Si riporta il testo dell'allegato D al D.M. 30 aprile 1983: "ALLEGATO D SOSTITUZIONI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELLA MEDESIMA. In caso di incompatibilita' o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale, o delle sottocommissioni, si provvede, sempreche' non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, alla sostituzione con decreto ministeriale. Qualora l'incompatibilita' o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro 15 giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, la commissione o le sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti, sempreche' costoro non siano in numero inferiore a tre, oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilita' o la rinuncia riguardino l'appartenenza alla commissione centrale di cui sopra. Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, la commissione e le sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del centro elaborazione dati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri della commissione o delle sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato. La commissione o le sottocommissioni, con il rispetto del principio della collegialita', sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avra' avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determineranno i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali. Per i titoli per i quali e' previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, la commissione o le sottocommissioni provvederanno collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante. La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi gia' attribuiti ai singoli candidati, provvedera' alla formazione della relativa graduatoria generale. Per la validita' dei lavori della commissione e delle sottocommissioni e' sufficiente la presenza della meta' piu' uno del numero dei rispettivi componenti, escluso il segretario".
Art. 2
Corso professionale con esami finali
1.Per ciascuna decorrenza sono tenuti distinti corsi professionali con esami finali.
2.A ciascun corso e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20% rispetto ai posti da conferire annualmente.
3.Alla conclusione del corso i candidati sostengono gli esami finali consistenti in una prova scritta ed in un colloquio, vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.
5.Il punteggio, sia per la prova scritta che per il colloquio, e' espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove e' considerato favorevole quando la votazione, per ciascuna di esse, non sia inferiore a ventiquattro.
6.La votazione finale e' data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.
7.La graduatoria finale del corso, redatta sulla base della votazione finale e' approvata con decreto ministeriale.
8.I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie, in relazione ai posti disponibili per ciascuna decorrenza, sono nominati alla qualifica funzionale di vice dirigente (categoria VIII) agli effetti giuridici dal 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio con la nuova qualifica; i medesimi sono assegnati nelle sedi disponibili secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze che ciascuno e' chiamato ad indicare.
Art. 3
Programmi dei corsi
1.I programmi dei corsi professionali sono indicati negli allegati A e B, annessi al presente decreto.
2.La prova scritta, articolata in tesine, verte sulle materie indicate ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 dell'allegato A per l'accesso alla qualifica di vice dirigente amministrativo ed ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato B per l'accesso alle altre qualifiche di vice dirigente.
3.La prova orale verte su tutte le materie oggetto di insegnamento.
Art. 4
1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano nella provincia di Bolzano.
Il Ministro: MAMMI'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990
Registro n. 52 Poste, foglio n. 5
Allegato A
ALLEGATO A PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Cat. VIII) Durata: 8 settimane Ore ___ 1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale . . . . . 50 2) Principi di diritto civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3) Elementi di diritto penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4) Contabilita' di Stato e dell'A.S.S.T. . . . . . . . . . . . . 50 5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni . . . . . . . . 30 6) Gestione delle risorse umane . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7) Gestione delle risorse finanziarie . . . . . . . . . . . . . . 20 8) Tecniche della funzione direttiva . . . . . . . . . . . . . . 20 ____ Totale. . . 240 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MAMMI'
Allegato B
ALLEGATO B PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI VICE DIRIGENTE DELLE TELECOMUNICAZIONI VICE DIRIGENTE DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI E VICE DIRIGENTE DELL'INFORMATICA (Cat. VIII). Durata: 4 settimane Ore ___ 1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale . . . . . 20 2) Principi di diritto civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3) Elementi di diritto penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4) Contabilita' di Stato e dell'A.S.S.T. . . . . . . . . . . . . 20 5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni . . . . . . . . 20 6) Gestione delle risorse umane . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7) Gestione delle risorse finanziarie . . . . . . . . . . . . . . 10 8) Tecniche della funzione direttiva . . . . . . . . . . . . . . 20 ____ Totale. . . 130 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MAMMI'
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