DECRETO 7 settembre 1990, n. 439

Type Decreto
Publication 1990-09-07
Ultimo aggiornamento 1991-01-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6/2/1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 - alle categorie rispettive secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della legge stessa, pubblicato nel 6› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 11/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, contenente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 14/1983;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1985, contenente i piani di studio dei corsi professionali previsti per il personale dell'esercizio aspirante alla nomina alla qualifica di vice dirigente dei ruoli amministrativi e tecnici, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1986, e ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione dei predetti piani di studio;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente l'accesso alla qualifica di vice dirigente (VIII categoria direttiva) del personale dell'esercizio di VII e VIII categoria;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui al comma 3 del predetto art. 4 della citata legge n. 355/1989;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 54753/4127DL/CR del 7 settembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 355/1989: "Art. 4 (Accesso alla qualifica di vice dirigente). - 1. La lettera b) del numero 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituita dalla seguente: ' b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale puo' partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonche' quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire'. 2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del numero 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica. 3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 101/1979: "Art. 15 (Ritardi nella progressione economica e giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonche' dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo e' di due anni". - Si riporta il testo degli articoli 8 della legge n. 797/1981, 45 della legge n. 249/1968 e 1 della legge n. 1078/1966: "Art. 8, legge n. 797/1981 (Anzianita' minima di funzioni per i passaggi di categoria). - Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente art. 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non puo' conseguire il passaggio a categoria superiore. Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso". "Art. 45, legge n. 249/1968. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate". "Art. 1, legge n. 1078/1966. - I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con piu' di 700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti". - Si riporta il testo dell'art. 29 della legge n. 101/1979: "Art. 29 (Inquadramento nelle nuove categorie). - Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1› maggio 1978 e' inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: 1) nella I categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII; 2) nella II categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII; 3) nella III categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V; 4) nella IV categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI; 5) nella V categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X; 6) nella VI categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X; 7) nella VII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X; 8) nella VIII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III. L'inquadramento di cui al precedente comma e' effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza". - Si riporta il testo dell'allegato 7 al D.M. 20 aprile 1983: "ALLEGATO 7 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENTRALI "PERSONALE" E "ULA" E FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME. In caso di incompatibilita' o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o della commissione centrale degli uffici locali, o delle relative sottocommissioni, si provvede, sempreche' non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, con decreto ministeriale. Qualora l'incompatibilita' o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale, alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro quindici giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, le commissioni o sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti sempreche' costoro non siano in numero inferiore a tre oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilita' o la rinuncia riguardino l'appartenenza alle commissioni centrali di cui sopra. Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, le commissioni e sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del centro elaborazione dati p.t. A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri delle commissioni o sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato. Ogni commissione o sottocommissione, con il rispetto del principio della collegialita', sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avra' avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determinera' i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali. Per i titoli per i quali e' previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, ciascuna commissione o sottocommissione provvedera' collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante. La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi gia' attribuiti si singoli candidati, provvedera' alla formazione della relativa graduatoria generale. Per la validita' dei lavori di ogni commissione e sottocommissione e' sufficiente la presenza della meta' piu' uno del numero dei rispettivi componenti escluso il segretario". - Si riporta il testo dell'art. 80 del T.U. n. 393/1959: "Art. 80 (Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli). - Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg; B) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg; C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero; D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero; E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali il conducente e' abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D; F) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita'. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg. I mutilati o minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato, per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D soltanto coloro che gia' lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria B. La patente e' ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' soltanto ad uso privato. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale e' stata rilasciata. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perche' venga annotato sulla patente. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A ad uso privato. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata alla prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere l'annotazione del trasferimento di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa".

Art. 2

1.Per ciascuna decorrenza sono tenuti distinti corsi professionali con esami finali.

2.A ciascun corso e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20% rispetto ai posti da conferire annualmente.

3.Alla conclusione del corso i candidati sostengono gli esami finali consistenti in una prova scritta ed in un colloquio, vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

5.Il punteggio, sia per la prova scritta che per il colloquio, e' espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove e' considerato favorevole quando la votazione, per ciascuna di esse, non sia inferiore a ventiquattro.

6.La votazione finale e' data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.

7.La graduatoria finale del corso, redatta sulla base della votazione finale, e' approvata con decreto ministeriale.

8.I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie, in relazione ai posti disponibili per ciascuna decorrenza, sono nominati nella qualifica di vice dirigente agli effetti giuridici dal 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso ed a quelli economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica; i medesimi sono assegnati nelle sedi disponibili secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze che ciascuno e' chiamato ad indicare.

Art. 3

1.I programmi dei corsi professionali sono indicati negli allegati A e B, annessi al presente decreto.

2.La prova scritta verte sulle materie indicate ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 dell'allegato A per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente amministrativo e di vice dirigente dell'automazione e meccanizzazione ed ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato B per l'accesso alle altre qualifiche di vice dirigente.

3.La prova orale verte su tutte le materie oggetto di insegnamento.

Art. 4

1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano nella provincia di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigiolo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 settembre 1990 Il Ministro: MAMMI' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990 Registro n. 52 Poste, foglio n. 4

Allegato A

ALLEGATO A PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE (VIII CATEGORIA). Durata: 8 settimane Ore ___ 1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale . . . . 50 2) Principi di diritto civile . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3) Elementi di diritto penale . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4) Contabilita' di Stato e dell'Amministrazione p.t. . . . . . 50 5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni . . . . . . . 30 6) Gestione delle risorse umane . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7) Gestione delle risorse finanziarie . . . . . . . . . . . . . 20 8) Tecniche della funzione direttiva . . . . . . . . . . . . . 20 ____ Totale. . . 240 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MAMMI'

Allegato B

ALLEGATO B PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI VICE DIRIGENTE TELECOMUNCAZIONI - COSTRUZIONI - TRASPORTI E TECNICO AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE (VIII CATEGORIA). Durata: 4 settimane Ore ___ 1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale . . . . 20 2) Principi di diritto civile . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3) Elementi di diritto penale . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4) Contabilita' di Stato e dell'Amministrazione p.t. . . . . . 20 5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni . . . . . . . 20 6) Gestione delle risorse umane . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7) Gestione delle risorse finanziarie . . . . . . . . . . . . . 10 8) Tecniche della funzione direttiva . . . . . . . . . . . . . 20 ____ Totale. . . 130 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MAMMI'

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