LEGGE 9 gennaio 1991, n. 20

Type Legge
Publication 1991-01-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Commissario ad acta

1.Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente: "Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge. 2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti". AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.

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