LEGGE 23 gennaio 1991, n. 21

Type Legge
Publication 1991-01-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 24/1/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 24 novermbre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio 1990, n. 200, e 22 settembre 1990, n. 264.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 7 febbraio 1991.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1990, N. 344. All'articolo 16: al comma 2, le parole: "della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria"; al comma 4, le parole: "la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria". L'articolo 17 e' soppresso. All'articolo 18, al comma 2, lettera b), la parola: "operative" e' soppressa. All'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al citato capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991".

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