DECRETO 16 ottobre 1990, n. 441

Type Decreto
Publication 1990-10-16
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, apportate, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni senza valore commerciale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 88/663/CEE del 21 dicembre 1988 concernente la franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1985, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi e successiva modifica;

Informato, prima dell'emanazione del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

2.Agli effetti della determinazione del valore globale di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, va calcolato anche il valore delle merci da escludere dall'agevolazione, elencate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 14, n. 3), punto II, delle richiamate disposizioni preliminari.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva CEE n. 88/663 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 382 del 31 dicemre 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1989, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1/988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla regitrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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