DECRETO 30 novembre 1990, n. 444
Entrata in vigore del decreto: 31/1/1991
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
Visto l'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate norme regolamentari per la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze;
Visto, altresi', l'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, relativo alle funzioni dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, nonche' l'art. 97 relativo alla definizione del programma terapeutico e socioriabilitativo del servizio pubblico;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 agosto 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 500.5 DA/10/159 del 28 novembre 1990);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Normativa di riferimento
Gli articoli 72, 72- bis, 83- ter, 86, 87, 89- bis, 89- ter, 89-quater, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 e 101, espressamente richiamati nel presente regolamento, sono quelli contenuti nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituiti o integrati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162. "Art. 89-bis (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonche' dei militari gia' incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente). - 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita' sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze. 3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorita' sanitarie militari. 4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorita' ivi previsto. 5. I militari di leva gia' incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza e' computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresi' segnalati alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero. 6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare. 7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attivita' di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari. 8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di Corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore. 9. Tutti gli interventi previsti nel presente capo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati". "Art. 89-ter (Servizio civile). - 1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puo', su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivita' volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare. 2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale e' valido a tutti gli effetti come servizio militare. 3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva. 4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato. 5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita' militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato". "Art. 89-quater (Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili). - 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato. 2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno". "Art. 90 (Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge. 2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza; c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione; e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione; f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 91; g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi. 3. Detti servizi, istituiti presso le unita' sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti". "Art. 91 (Compiti di assistenza degli enti locali). - 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 92, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti: a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati; b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica; c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente. 2. Il perseguimento degli obiettivi previsti del comma 1 puo' essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti unita' sanitarie locali". "Art. 92 (Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalita', di formazione professionale e di orientamento al lavoro. 2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti". "Art. 93 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 92 ed e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta; c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti. 3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4. 4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi. 5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno piu' sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero e' territorialmente competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale e' stata effettuata la prima iscrizione. 6. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 94, per: a) l'impiego degli enti per le finalita' di cui all'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 4- ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonche' dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; c) l'accessso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1- bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176; d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 86, comma 7. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresi' speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 8. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 92, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee". "Art. 94 (Convenzioni). - 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonche' la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unita' sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 91 e gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale. 2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare l'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attivita' di prevenzione e recupero. 3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanita' ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. 4. L'attivita' di enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni e' svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia". "Art. 95 (Terapia volontaria e anonimato). - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela. 3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. 4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze. 5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate. 6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione. 7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedure penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 94. 8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presi'di sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. 9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio". "Art. 97 (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 91 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'art. 92, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessita' ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze puo' disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente. 2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. 3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. 4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. 5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 96 ovvero del provvedimento di cui all'art. 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo". "Art. 101 (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). - 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari. 2. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 27 della legge n. 162/1990 e' cosi' formulato: "Art. 27. - 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale. 2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali; b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita' nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV. 3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'. 4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'art. 32 della presente legge; b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887". - Per il testo vigente degli articoli 90 e 97 della legge n. 685/1975 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo vigente degli articoli della legge n. 685/1975, richiamati dall'art. 1 del decreto qui pubblicato: "Art. 72 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 72-quater, e' sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa e' il prefetto del luogo ove e' stato commesso il fatto. 2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. 3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di eta' e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 96 della presente legge. 5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto. 6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a se' o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonche' per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura. 7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinche' si proceda al colloquio di cui al comma 6. 8. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture. 9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 97 e se ne ravvisi l'opportunita', sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge. 10. Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attivita' di prevenzione e recupero. Puo' assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunita' del trattamento. 11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti. 12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a se' e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 72-bis. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo. 14. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. 15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unita' sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10". "Art. 72-bis (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza). - 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12, ad una o piu' delle seguenti misure: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero; b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto; e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente; f) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno; g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope; h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici. 2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo gia' incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo. 3. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale. 4. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni. 5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente. 6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessita' derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonche' di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. 7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenzeal fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 97, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione. 8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione. 9. Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti. 10. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta piu' di una volta nei confronti della stessa persona. 11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non e' iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso e' fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazionedelle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo. 12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni". "Art. 82-ter (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La sospensione della esecuzione della pena e' concessa su istanza del condannato presentata dal tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. 2. All'istanza e' allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e' in corso, le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. 3. Se l'ordine di carcerazione non e' stato ancora emesso o eseguito, l'istanza e' presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 82- bis". "Art. 86 (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. 2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri. 3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita' sanitarie locali nonche' esponenti di associazioni giovanili. 4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico. 5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 93. 6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attivita' lavorativa. 7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti all'albo di cui all'art. 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamentefrequentato i corsi di cui al comma 5. 8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 87. 9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 85 e dei comitati di cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi". "Art. 87 (Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori). - 1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 4. Le iniziative di cui al comma 3, rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti. 5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e' volontaria".
Art. 2
Caratteristiche organizzative
1.I servizi per le tossicodipendenze (SERT) gia' istituiti o da istituire a cura delle unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.) ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, possono essere articolati in moduli organizzativi in coerenza con la disciplina contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base delle rispettive leggi.
2.Le UU.SS.LL. assicurano anche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 94, il collegamento tra i SERT e le strutture di recupero sociale di cui agli articoli 91, 92 e 93.
3.Le UU.SS.LL. assicurano altresi' il coordinamento stabile dei SERT con i consultori familiari, con le strutture per l'AIDS e per le patologie infettive, con i servizi medico-legali, con i laboratori di analisi di riferimento, anche convenzionati, con i servizi di igiene mentale, con gli altri SERT eventualmente istituiti nonche', ove esistenti, con altri servizi sanitari e sociali che comunque svolgono attivita' nel settore delle tossicodipendenze.
5.Ai fini del trattamento di cui agli articoli 72 e 72- bis su richiesta del prefetto e dell'autorita' giudiziaria competente i SERT predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati; forniscono altresi' all'autorita' giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 82- ter, comma 2.
6.I SERT assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 95, comma 4, e dell'art. 97, comma 3.
Nota all'art. 2: - Per il testo vigente degli articoli della legge n. 685/1975, ad eccezione dell'art. 84, ai quali l'art. 2 del decreto qui pubblicato fa rinvio, si veda in nota all'art. 1. L'art. 84 della stessa legge n. 685/1975 e' cosi' formulato: "Art. 84 (Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). - Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione. A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'art. 92. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza".
Art. 3
Caratteristiche funzionali
1.I SERT costituiscono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie e garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato.
2.I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilita' dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico. I relativi interventi, nonche' quelli di carattere preventivo, quando obiettive circostanze lo rendano opportuno, sono effettuati domiciliarmente o in altre idonee strutture. Il trattamento psicologico e socio-riabilitativo viene attuato anche tramite le apposite convenzioni di cui all'art. 94.
4.I SERT, avvalendosi anche delle strutture di recupero sociale di cui al comma 2 del precedente art. 2, attuano periodicamente sui tossicodipendenti in trattamento i seguenti interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza: individuazione dei comportamenti a rischio; informazione ed educazione sanitaria; visite mediche e interventi diagnostici e terapeutici; test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e con relativo supporto psicologico; test di gravidanza, previo consenso, e con gli adeguati interventi di consulenza.
5.Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza.
Nota all'art. 3: - Per il testo vigente degli articoli 90, 91, 92, 93 e 94 della legge n. 685/1975 si veda in nota all'art. 1.
Art. 4
Istituzione dei SERT
1.Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'art. 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'art. 27 della legge n. 162 del 1990.
2.La USL, ove sia gia' operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonche' ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative.
3.Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3, sono fatti salvi piu' complessi moduli di organico, organizzativi e funzionali gia' operanti.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 90 della legge n. 685/1975 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 27 della legge n. 162/1990, si veda in nota alle premesse.
Art. 5
Modalita' di funzionamento
1.Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attivita' assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.
2.Ferma la necessita' di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti e' assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalita' di cui al comma 3.
3.Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, puo' essere garantito, anche attraverso il collegamento tra SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonche' l'uso di unita' mobili, la reperibilita' degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza.
Art. 6
O r g a n i c o
1.I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalla regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei criteri di cui alla allegata tabella 1. Ai servizi di nuova istituzione si applicano, inizialmente, i criteri previsti per l'ipotesi di bassa utenza.
2.La pianta organica puo' essere periodicamente aggiornata, sulla base delle risultanze dei dati di attivita' del SERT, riferite a periodi almeno biennali. Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni in diminuzione, il personale eccedente e' utilizzato in altri servizi dell'unita' sanitaria locale secondo le norme definite dalla vigente normativa contrattuale per il personale del Servizio sanitario nazionale.
3.Nell'assunzione e nell'assegnazione del personale ai SERT deve essere attribuita una particolare valutazione all'attivita' prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del curriculum formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia.
4.Per il coordinamento dell'attivita' dei SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dell'aumento dell'organico nelle ipotesi indicate nella nota c) della tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT e' considerato ad alta utenza.
5.Alla funzione di dirigente del SERT si accede mediante l'acquisizione di apposita idoneita'; in attesa della emanazione della relativa disciplina e a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni di dirigente che non risultino gia' attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico.
6.Al personale destinato ai SERT si applicano le normative e gli istituti previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Art. 7
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro per gli affari sociali JERVOLINO RUSSO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 168
Tabella 1
TABELLA 1 ORGANICO DEI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE (SERT) ===================================================================== Utenza media di tossicodipendenti contemporaneamente in trattamento -------------------------------------------- QUALIFICHE Bassa Media Alta (fino a 60) (da 60 a 100) (da 100 a 150)(a) _______________ Medici . . . . . . . . . 2 3 4 Infermieri o assistenti 2 3 4 sanitari visitatori Psicologi . . . . . . . 2 3 4 Assistenti sociali . . . 2 3 4 Educatori professionali, 1 2 2 di comunita' o affini Amministrativi . . . . . 1 (b) 1 1 Altro personale. . . . . 1 1 2 ------------------------------------------ Totale ( c). . . 10+1 (b) 16 21 ( a) Qualora l'utenza sia superiore a 150 unita' l'USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, puo' potenziare l'organico; ove l'utenza superi le 300 unita' puo' essere disposta una diversa organizzazione o lo sdoppiamento del Servizio. ( b) Unita' con attivita' di servizio presso il SERT per un numero di ore inferiore a quelle del tempo pieno. ( c) Con motivato provvedimento, in relazione alle esigenze connesse con le attivita' di informazione e prevenzione, le dotazioni organiche complessive previste dalla presente tabella, quando l'entita' della popolazione di eta' compresa tra gli 11 e i 39 anni, residente nel territorio di competenza del SERT, sia compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, ovvero tra 50.000 e 80.000 abitanti, o superiore ad 80.000 abitanti, possono essere aumentate, rispettivamente fino al 20 per cento, fino al 30 per cento e fino al 40 per cento. Le dotazioni organiche, sono, altresi', integrate quando nel territorio di competenza del SERT siano presenti strutture carcerarie, entro i seguenti limiti: istituti con popolazione carceraria fino a cento unita': un medico, un assistente sociale; istituti con popolazione carceraria da cento a trecento unita': un medico, un medico a tempo parziale, un psicologo, un assistente sociale; istituti con popolazione carceraria da trecento a cinquecento unita': due medici, due psicologi, un infermiere, un assistente sociale, un educatore professionale, di comunita' o profilo affine. Le dotazioni organiche, inoltre, quando nel territorio di competenza del SERT siano presenti comunita' terapeutiche, sono integrate con un medico per ogni cento tossicodipendenti in trattamento. In caso di bassa utenza, nelle comunita', sara' valutata la necessita' o meno dell'integrazione.
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