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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990, n. 447

Current text a fecha 1991-02-02

Entrata in vigore del decreto: 17/2/1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;

Visto l'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'accordo intervenuto il 19 maggio 1988 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed i rappresentanti dell'organizzazione sindacale del personale dirigente ASDA-CIDA, per la disciplina del trattamento del personale dirigente della predetta Azienda, valevole per il triennio 1988-90;

Considerata la necessita' di sopprimere i commi 2 e 3 dell'art. 3 in quanto contenenti norme in contrasto con l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e l'ultimo comma dell'art. 17 in quanto appare pleonastico, nonche' di modificare l'art. 21 in armonia con il parere espresso dal Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Contratto

1.Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti.

2.Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire, sulla base delle decisioni e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati.

3.Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) e' il seguente: "Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). - Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti del Ministero dei trasporti e del tesoro. L'ipotesi di accordo raggiunta e' comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione. Entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 146/1990. (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonche' contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza. 2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma. 3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2. 4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneita' delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate. 5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresi', di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori. 6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previsti da leggi dello Stato. 7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 145/1981 per il traffico aereo generale) e' il seguente: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attivita'; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300".

Art. 2

Efficacia e validita' del contratto

1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica italiana e in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti.

2.I trattamenti economici e normativi stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1987 ed ogni altro trattamento comunque denominato e qualunque ne sia la fonte e il titolo dalla data di attribuzione della qualifica, fatta eccezione per le anzianita' pregresse gia' individualmente riconosciute dall'Azienda a ciascun dirigente in servizio alla data del 1› gennaio 1988, salvo la quota parte conglobata nello stipendio ai sensi dell'art. 12.

Art. 3

Decorrenza e durata

1.Il presente regolamento ha decorrenza dal 1› gennaio 1988 e durata fino al 31 dicembre 1990.

Art. 4

Diritti di informazione

1.Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'ASDA-CIDA firmatari dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle reciproche relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialita' del settore, esprimono la comune volonta' di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attivita' aziendali sotto l'aspetto economico-produttivo. A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e nello spazio in condizioni di economicita' e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze.

3.A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale ad appositi incontri per un'analisi della situazione.

Art. 5

Aggiornamento professionale

1.In considerazione delle peculiari esigenze del settore dell'assistenza al volo e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali viene chiarito che l'organizzazione delle attivita' presuppone il ricorso alla interscambiabilita' delle mansioni e funzioni in aree professionali compatibili.

2.L'Azienda promuove e favorisce forme organiche di intervento per l'aggiornamento professionale del personale dirigente al fine di favorirne lo sviluppo professionale nel senso indicato.

3.In questo contesto l'Azienda predisporra', di intesa con l'organizzazionesindacale dei dirigenti, un programma annuale di aggiornamento specifico per i diversi settori di attivita' dirigenziale prevedendo la partecipazione a corsi specializzati anche in sede estera, per un periodo non inferiore a quindici giorni nel triennio per ciascun dirigente; al termine di ciascun seminario o corso ogni partecipante presentera' al consiglio di amministrazione, attraverso il direttore generale, una breve relazione sulla specifica attivita' di aggiornamento, corredata di eventuali osservazioni, suggerimenti e valutazioni.

Art. 6

Livelli funzionali e retributivi

1.Il personale dirigente e' articolato su due livelli funzionali cui corrispondono tre livelli di stipendio secondo il seguente schema: dirigente . . . . . . dirigente fino a 3 anni di anzianita' dirigente oltre i 3 anni di anzianita' direttore centrale e direttore direttore DAV

Art. 7

Prestazioni di lavoro e loro durata

1.In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata della prestazione settimanale risultano strettamente correlati alle esigenze delle diverse attivita' e/o unita' organizzative alle quali i dirigenti sono preposti.

2.La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni dal lunedi' al venerdi', e' fissata di norma in 40 ore settimanali senza vincolo di orario in entrata e in uscita.

3.Le prestazioni rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra si intendono comunque compensate con l'indennita' prevista dall'art. 18.

Art. 8

Giorni festivi

Art. 9

Ferie

1.A partire dal 1› gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata: giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14› anno di servizio; giorni 32 lavorativi oltre il 14› anno di servizio.

2.La competenza a concedere le ferie e' attribuita al direttore generale per i direttori centrali e dei DAV, ai direttori centrali e ai direttori dei DAV per i dirigenti preposti alle unita' organiche dei servizi e dei dipartimenti.

3.La malattia superiore a 5 giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse.

4.In caso di rientro anticipato o di richiamo dalle ferie per esigenze aziendali, oltre alle spese di viaggio, le spese sostenute e documentate dal dirigente per vitto ed alloggio nei limiti giornalieri fissati dal trattamento di trasferta, sono a carico dell'Azienda.

5.La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

6.In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

7.Fermo restando il principio della irrinunciabilita' delle ferie, qualora per comprovate esigenze di servizio queste ultime non risultino in tutto o in parte fruite entro l'anno di competenza, le ferie residue dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 10

Congedi, aspettativa e permessi retribuiti

1.Al personale dirigente possono essere concessi permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.

2.In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni consecutivi retribuiti, non computabili come ferie.

3.Il personale dirigente ha altresi' diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare, in occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza.

4.La competenza a concedere congedi, aspettative, il congedo per matrimonio e i permessi retribuiti e' attribuita al direttore generale.

Art. 11

Elementi della retribuzione lorda globale

2.La retribuzione mensile base, a ogni effetto contrattuale, e' costituita dallo stipendio tabellare e dall'indennita' di adeguamento al costo della vita.

3.La retribuzione globale e' costituita dalla retribuzione base piu' tutti gli altri elementi retributivi a carattere continuativo che sono corrisposti con cadenza mensile o annuale.

Art. 12

Stipendi tabellari

Art. 13

Retribuzione oraria e giornaliera

1.La retribuzione oraria si calcola dividendo i minimi retributivi piu' l'indennita' di adeguamento al costo della vita in vigore alle singole scadenze per il coefficiente 173.

2.La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile base per 26.

Art. 14

Indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita

1.Fino all'eventuale modifica con provvedimento di legge o avente forza di legge o comunque avente effetto ed efficacia nei confronti dei dirigenti dell'Azienda, al personale dirigente disciplinato dal presente regolamento compete l'indennita' integrativa speciale nella misura e con le modalita' di calcolo previste per i pubblici dipendenti, decurtata dalla somma di L. 90.152 conglobata nei minimi retributivi mensili.

Art. 15

Aumenti periodici di anzianita'

1.A partire dal 1› gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ciascun biennio di servizio, ad aumenti retributivi corrispondenti ai seguenti valori: dirigente: L. 120.000; direttore centrale e direttore DAV: L. 160.000.

2.Per i dirigenti in servizio alla data del 1› gennaio 1988, dalla stessa data sono ricalcolate, sulla base degli importi di cui sopra, le anzianita' nelle qualifiche dirigenziali aziendali maturate e possedute dai singoli interessati.

3.Gli aumenti conseguiti in applicazione del presente articolo non sono ulteriormente assorbibili e conguagliabili con alcun altro eventuale trattamento percepito dal dirigente, salvo che quest'ultimo sia attribuito, in forma espressa, a tale titolo.

4.In caso di nomina a direttore centrale o di DAV il dirigente manterra' in cifra l'importo degli aumenti maturati e avra' quindi diritto agli ulteriori aumenti periodici nella misura stabilita per la nuova qualifica.

5.La frazione di biennio in corso alla data della nomina e' considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Art. 16

Tredicesima mensilita'

1.Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilita' costituita dal minimo retributivo in vigore alla data di corresponsione, dagli aumenti periodici di anzianita' in godimento e dall'indennita' di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione.

2.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata.

3.La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero, la frazione inferiore si trascura.

Art. 17

Indennita' professionale

1.A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' professionale che viene corrisposta per dodici mensilita' all'anno nelle seguenti misure mensili: dirigente: L. 300.000; direttore centrale e direttore DAV: L. 420.000.

2.L'indennita' non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.

Art. 18

Indennita' di esercizio

1.A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' di esercizio che viene corrisposta per dodici mensilita' nell'anno nelle misure mensili corrispondenti alle seguenti fasce nelle quali il personale dirigente sara' inserito: dirigente: fascia A: L. 300.000; fascia B: L. 450.000; direttore centrale e direttore DAV: fascia A: L. 400.000; fascia B: L. 560.000; v. direttore generale: L. 800.000.

2.Tale indennita' non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio.

3.L'indennita' e' attribuita con provvedimento del direttore generale, sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti, con riferimento agli impegni ed ai carichi di lavoro programmati per ciascun anno, o per piu' brevi periodi, per ciascuna unita' organica. In ogni caso la preventiva attribuzione dell'indennita' per ciascuna unita' dirigenziale non puo' avere durata inferiore a sei mesi.

4.In fase di prima applicazione l'indennita' stessa verra' corrisposta a tutto il personale dirigente nella misura prevista per la fascia A anche sotto forma di una tantum.

Art. 19

Incentivo di rendimento

1.A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituito un incentivo di rendimento individuale che sara' corrisposto annualmente e di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno.

2.L'ammontare complessivo dell'incentivo annuale e' commisurato al 5% del monte annuo degli stipendi tabellari di tutte le qualifiche dirigenziali previste in organico.

Art. 20

Corresponsione della retribuzione

1.La retribuzione deve essere corrisposta al personale dirigente entro e non oltre il 25 di ogni mese. In caso di ritardo superiore a dieci giorni decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura in vigore fissata per il tasso ufficiale di sconto dalle autorita' monetarie nazionali.

Art. 21

Trasferte e missioni

1.Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio per le classi previste (1a classe per mezzo marittimo o ferroviario, classe economica, salvo quanto diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, per il mezzo aereo, con polizza assicurativa) corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada, nonche' di vitto e alloggio, al dirigente in trasferta e' dovuto un importo giornaliero aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili pari a L. 75.000 per i dirigenti e a L. 90.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV.

2.In sostituzione, a scelta dell'interessato e fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, sara' dovuta una indennita' giornaliera pari a L. 250.000 per i dirigenti e a L. 290.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV.

3.Per le missioni all'estero oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio di cui ai commi 1 e 2, si fara' riferimento al piu' elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'Azienda, con indennita' maggiorata del 25% ed assicurando in ogni caso un trattamento minimo non inferiore a quello previsto per le missioni interne.

4.In caso di uso del mezzo proprio al dirigente viene corrisposto un rimborso spese di viaggio pari al costo di 1/5 di litro di benzina super per ogni km percorso, oltre al rimborso degli eventuali pedaggi autostradali e marittimi.

Art. 22

Mobilita' funzionale del personale dirigente

1.Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative, tecniche e di servizio puo' disporre il trasferimento del personale dirigente ad altra unita' organica della stessa sede o destinarlo ad altra funzione, sempre nella stessa sede, comunque corrispondente alla qualifica dirigenziale posseduta.

Art. 23

Trasferimento e relativo trattamento economico

4.La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

5.Il trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto al dirigente con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario.

Art. 24

Effetti sul trattamento di quiescenza

1.Per il personale dirigente che cessa dal servizio a qualsiasi titolo nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento e cioe' fra il 1› gennaio 1988 e il 31 dicembre 1990, il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alla data del 1› gennaio 1989 e 1› gennaio 1990 con decorrenza dalle date medesime.

2.In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento saranno determinati gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.

Art. 25

Conflitti e controversie

1.Sono confermati, in tema di controversia, gli orientamenti noti alle due parti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per creare disagi all'utenza sia interna che esterna al di fuori degli obiettivi che ogni singola azione si propone di ottenere, impegnandosi le parti stesse ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualita' attraverso le procedure di seguito indicate.

2.Le controversie individuali e quelle collettive non riguardanti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno affrontate e di regola risolte attraverso incontri tra rappresentanze del consiglio di amministrazione e l'ASDA-CIDA e comunque ogni eventuale agitazione sara' preceduta da un preavviso minimo di dieci giorni.

3.A tal fine le controversie individuali, almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa per i termini dell'azione giurisdizionale, saranno sottoposte ad un collegio paritetico composto di sei membri, di cui tre designati dal consiglio di amministrazione e scelti al suo interno e tre designati dalla organizzazione dei dirigenti firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro; il collegio rende il suo giudizio di composizione della vertenza nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui e' stato investito della controversia stessa.

4.Per le controversie collettive, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242, sara' esperito un previo tentativo di composizione del conflitto, entro cinque giorni dalla data di applicazione dell'Azienda del preavviso dovuto ai sensi del comma 2, a cura del medesimo collegio paritetico, che rendera' il suo giudizio nei successivi quindici giorni.

Nota all'art. 25: - La legge n. 242/1980 reca: "Delega al Governo per la ristrutturazionedei servizi di assistenza al volo". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4. - Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovra' in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l'assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole. A tal fine gli organi del Commissariato o dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, debbono determinare i contingenti necessari, con l'indicazione nominativa delle persone incaricate, dandone comunicazione al Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso deve esserne informato dai promotori al fine di assicurare i collegamenti internazionali per i tempi previsti dalla convenzione ICAO, annesso 15, paragrafo 5.3, a partire dalla data d'inizio dello sciopero o azione sostitutiva".

Art. 26

Riunioni sindacali

1.L'ASDA-CIDA puo' procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.

2.Le riunioni debbono essere limitate per ciascun dirigente a complessive massimo venti ore per anno solare, oltre alle ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.

3.Ai membri della segreteria dell'ASDA-CIDA, ufficialmente accreditati al 1› gennaio di ogni anno, possono essere concessi permessi sindacali per un massimo di cinque giornate nell'anno, oltre quanto espressamente previsto dall'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 30 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente: "Art. 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali). - I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti".

Art. 27

Trattenute sindacali e assicurative

1.L'Azienda provvedera' alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dei dirigenti interessati, con validita' sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilita' nell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario operera' dal mese successivo.

2.L'Azienda provvedera' altresi' alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che in base a convenzioni stipulate dalla ASDA-CIDA, rilascino tramite la stessa organizzazione sindacale apposita delega.

Art. 28

Copertura finanziaria

1.L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento ammonta complessivamente a lire 10.717.500.000 e trova copertura nella disponibilita' di bilancio dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERNINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 1

Tabella A

TABELLA A (prevista dall'art. 12) Stipendi tabellari Qualifica Dal 1›-1-1988 Dal 1›-1-1989 Dal 1›-1-1990 Dirigente fino a 3 3.200.000 3.400.000 3.600.000 anni di anzianita' Dirigente con oltre 3 3.550.000 3.750.000 3.950.000 anni di anzianita' Direttore centrale e 4.085.000 4.342.000 4.542.000 direttore DAV