DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 85
Entrata in vigore del decreto: 2-4-1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all'art. 9 demanda ad apposito regolamento la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrogafico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici RUFFOLO, Ministro dell'ambiente SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile MARONGIU, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 11
CAPO I NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 1-bis
Ambito di applicazione
In attuazione dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 253/1990, e' il seguente: "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'art. 2; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca. 5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati. 7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meterologico dell'Aeronatica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. 8. Il Consiglio dei direttori: a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche' degli altri organismi indicati al precedente comma 7; b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando: a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio; b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali; c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere; d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico. 10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici. 11. I direttori dei servizi tecnici nazionali, idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli tansitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. All'identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio".
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 9
Il direttore del servizio
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
2.Il direttore del Servizio fa parte del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Art. 15
Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne
2.I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attivita' presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attivita' finalizzata al compimento di compiti istituzionali.
3.Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potra' parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attivita' di studio e ricerca dell'istituto presso cui e' comandato.
4.Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Note all'art. 15: - Per la nota all'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/1989, e' il seguente: "3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento".
Art. 16
Dotazioni finanziarie
1.Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvedera' al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.
Note all'art. 16: - Per la nota all'art. 9 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 21 della legge n. 183/1989, e' il seguente: "Art. 21 (I programmi di intervento). - 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi. 2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a: a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici; b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico; c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita', dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali; d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. 3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'art. 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato. 4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino". - Il testo dell'art. 25 della legge n. 183/1989, e' il seguente: "Art. 25 ( Finanziamento). - 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21. 2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti viariazioni di bilancio. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorita' indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. 4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta".
Art. 17
Trasferimento di beni e norme di funzionamento
1.Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalita' previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
3.Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorita', enti ed organismi pubblici, indicati dall'art. 9, comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4.Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)) ((2))
Art. 19
Trattamento giuridico ed economico
1.Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale.
2.Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennita' di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 19: - Il testo del comma 1 dell'art. 32 della legge n. 400/1988, e' il seguente: "1. L'indennita' di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
CAPO II ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione I SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE
Art. 20
Compiti del Servizio geologico nazionale
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
Art. 21
Organizzazione del Servizio geologico nazionale
1.Il Servizio geologico nazionale e' organizzato esclusivamente a livello centrale ed e' articolato in aree e settori.
2.Le aree assolvono un'attivita' di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in quattro funzioni tematiche principali cosi' definite: Area 1 - Cartografia geologica e geotematica. Area 2 - Geologia applicata alla difesa del suolo. Area 3 - Documentazione. Area 4 - Informatica.
3.I settori sono cosi' definiti: Settore 1 - Geologia. Settore 2 - Geomorfologia. Settore 3 - Geofisica. Settore 4 - Idrogeologia. Settore 5 - Geologia applicata. Settore 6 ((SETTORE ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)). Settore 7 ((SETTORE ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)). Settore 8 - Informatica. Settore 9 - Produzione editoriale. Settore 10 - Laboratori e strumentazione. Settore 11 - Amministrativo.
4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
CAPO II ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione II SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE
Art. 22
Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale
1.Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalita' e' quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessita' della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge.
3.Restano affidati al Servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 23
Organizzazione del Servizio idrografico e mareografico nazionale
2.Il Servizio idrografico e mareografico nazionale adotta indirizzi per gli uffici idrografici di Bolzano, Trento, Cagliari e Palermo al fine di assicurare il coordinamento fra l'attivita' del Servizio nazionale ed i suddetti uffici.
3.Per studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio idrografico e mareografico puo' avvalersi del centro sperimentale di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.
4.Per lo svolgimento delle attivita' capillari di osservazione, il servizio puo' avvalersi dell'osservatore idrografico volontario, al quale viene corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese.
5.All'ufficio centrale e' preposto il direttore del Servizio idrografico e mareografico nazionale; l'ufficio e' articolato in aree e settori nel seguente modo: Area idrografica: Settore 1 - Climatologia e meteorologia terrestre. Settore 2 - Idrometria, portate dei corsi d'acqua, idrologia sotterranea, freatimetria e sorgenti. Settore 3 - Morfologia, rilievi dei corsi d'acqua e trasporto solido. Area mareografica: Settore 1 - Climatologia marittima e regime dei litorali. Settore 2 - Rilievi mareografici, ondametrici, correntimetrici e batimetrici. Area tecnologica ed informatica: Settore 1 - Laboratorio, strumentazioni, modalita' di rilevamento, misura, raccolta e trasmissione dati. Settore 2 - Banca dati meteo-idro-mareografica, elaborazione e studi, pubblicazioni e fornitura dati, cartografia climatica, idrografica, mareografica. Settore amministrativo.
6.Agli uffici compartimentali sono preposti primi dirigenti tecnici, ad eccezione degli uffici di Venezia e Parma ai quali sono preposti dirigenti superiori. 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
CAPO II ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione III IL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE
Art. 24
Compiti del Servizio nazionale dighe
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 1994, N. 507, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 1994, N. 584.
5.Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.
7.Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe puo' avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia. ((4))
Art. 25
Organizzazione del Servizio nazionale dighe
1.Il Servizio nazionale dighe e' articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo: Area 1 - Geotecnica: Settore 1 - Geologia applicata. Settore 2 - Geotecnica. Area 2 - Idraulica: Settore 3 - Idraulica e modelli. Settore 4 - Impianti tecnologici. Area 3 - Strutture: Settore 5 - Materiali e mezzi d'opera; valutazioni tecnico-economiche. Settore 6 - Strutture. Area 4 - Informatica: Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli. Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati. Settore amministrativo.
3.Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici.
4.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106. ((4))
CAPO II ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione IV IL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE
Art. 26
Compiti del Servizio sismico nazionale
2.Sono fatti salvi i compiti che la normativa vigente assegna all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica nazionale.
Art. 27
Organizzazione del Servizio sismico nazionale
1.Il Servizio sismico nazionale ((. . .)) e' articolato in aree e settori.
2.Le aree svolgono un'attivita' di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali cosi' definite: Area 1 - Geodinamica. Area 2 - Ingegneria sismica. Area 3 - Servizi generali.
3.I settori sono cosi' definiti: Settore 1 - Reti di rilevamento. Settore 2 - Geologia e geofisica applicata. Settore 3 - Zonazione. Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture. Settore 5 - Normativa. Settore 6 - Vulnerabilita'. Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione. Settore 8 - Informatica - Documentazione ((. . .)). Settore amministrativo.
4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
Servizio nazionale dighe
1.Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna)) continuano a svolgere le attivita' espletate in applicazione ((degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363.)) Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Tabella A
TABELLA A ((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Tabella B
TABELLA B ((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Tabella C
TABELLA C ((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Tabella D
TABELLA D ((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
Tabella E
TABELLA E ((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))
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