DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 85

Type DPR
Publication 1991-01-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2-4-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all'art. 9 demanda ad apposito regolamento la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrogafico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici RUFFOLO, Ministro dell'ambiente SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile MARONGIU, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 11

CAPO I NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 1-bis

Ambito di applicazione

1.

In attuazione dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 253/1990, e' il seguente: "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'art. 2; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca. 5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati. 7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meterologico dell'Aeronatica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. 8. Il Consiglio dei direttori: a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche' degli altri organismi indicati al precedente comma 7; b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando: a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio; b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali; c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere; d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico. 10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici. 11. I direttori dei servizi tecnici nazionali, idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli tansitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. All'identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio".

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 9

Il direttore del servizio

1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).

2.Il direttore del Servizio fa parte del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))

Art. 15

Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne

2.I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attivita' presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attivita' finalizzata al compimento di compiti istituzionali.

3.Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potra' parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attivita' di studio e ricerca dell'istituto presso cui e' comandato.

4.Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Note all'art. 15: - Per la nota all'art. 4 della legge n. 183/1989, vedi nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/1989, e' il seguente: "3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento".

Art. 16

Dotazioni finanziarie

1.Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvedera' al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.

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