DECRETO 29 dicembre 1990, n. 448
Entrata in vigore del decreto: 8/2/1991
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e in particolare, l'art. 98, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, siano definite le modalita' di redazione della relazione per la verifica del trattamento dei soggetti tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della citata legge;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1100/II/186 del 17 dicembre 1990);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, e' redatta a cura del coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale, previa raccolta e valutazione dei dati necessari, presso le strutture ove il soggetto ha effettuato o sta effettuando il trattamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti. Note alle premesse: - La legge n. 685/1975 reca: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Si trascrive il testo del relativo art. 98, cosi' come sostituito dall'art. 29 della legge n. 162/1990: "Art. 98 (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dall'unita' sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorita' che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, e' quella di cui all'articolo di legge riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Nota all'art. 2: - Il D.M. n. 186/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990, reca: "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere". Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo di detto decreto: "Art. 1 (Procedure diagnostiche e medico-legali). - 1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o piu' degli elementi valutativi appresso indicati: a) riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali; b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa; c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sindrome di astinenza in atto; e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti. Art. 2 (Assunzione nelle ventiquattro ore). - 1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti: a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1; b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensita' dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore. Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive; c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestivita' e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto. 2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessita' dei relativi accertamenti. Art. 3 (Limiti quantitativi massimi di principio attivo). - 1. I limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento. Art. 4 (Accertamenti clinici e di laboratorio). - 1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori. Art. 5 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 3
1.Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 2, i controlli analitici sono effettuati periodicamente nell'arco di almeno trenta giorni dopo la ultimazione del programma.
2.Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo successivo all'ultimazione sono individuate dall'unita' sanitaria locale in modo da evidenziare l'eventuale assunzione illecita di stupefacenti.
3.Le indagini di laboratorio sono effettuate a norma dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186, e previo accertamento che i liquidi biologici da analizzare appartengano al soggetto in esame.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 4 del D.M. n. 186/1990, si veda in nota all'art. 2.
Art. 4
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 255
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