DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1991, n. 86

Type DPR
Publication 1991-03-08
Ultimo aggiornamento 1991-03-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2/4/1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 luglio 1990, n. 172, recante "Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana;

Considerata la necessita' di emanare, secondo quanto previsto dall'art. 15 della citata legge 5 luglio 1990, n. 172, norme regolamentari di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985 contenente norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla "Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Consiglio di Stato sulla opportunita' di elaborare un testo comprensivo delle disposizioni tuttora vigenti contenute nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, attesa l'urgenza di emanare il regolamento essendo state gia' indette le elezioni dei Comites;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 gennaio e 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.

Nel presente decreto si intende con il termine "legge" la legge n. 205 dell'8 maggio 1985, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 172 del 5 luglio 1990, contenente norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, e con il termine "regolamento" si intendono le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costitutione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 15 della legge n. 172/1990 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985".

Art. 2

1.Nel titolo e nel testo del regolamento la dizione "comitato dell'emigrazione italiana (COEMIT)" e' sostituita dalla dizione "comitati degli italiani all'estero (COMITES)", denominati negli articoli seguenti "comitati".

Nota all'art. 2: - Il titolo del D.P.C.M. 6 settembre 1985 e' ora il seguente: "Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla 'Istituzione dei comitati degli italiani all'estero (COMITES)'".

Art. 3

1.I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'ufficio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge.

Nota all'art. 3: - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 172/1990, prevede che: "Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero e' costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione".

Art. 4

1.Il terzo comma dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal seguente: " 3. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.".

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Consistenza delle comunita' italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria). - Ai fini dell'applicazione della legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunita' italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso. Per le prime elezioni dei COMITES, le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, e' riferirsi alla consistenza delle rispettive comunita' al 31 dicembre 1985. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3.

Art. 5

1.Il secondo comma dell'art. 10 del regolamento e' cosi' sostituito: " 2. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e all'allegato B del presente regolamento.".

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Stampa delle liste e delle schede di votazione). - Il comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede: 1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime; 2) alla stampa delle schede di votazione e degli altri stampati occorrenti. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e allegato B del presente regolamento. Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettivita' italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo d'informazione". - La legge n. 530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana". L'allegato A di detta legge sostituisce l'allegato A al regolamento approvato con il D.P.C.M. 6 settembre 1985, dianzi citato.

Art. 6

1.Il quarto comma dell'art. 17 del regolamento e' cosi' sostituito: " 4. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.".

Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17 (Votazione). - Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente da quello d'iscrizione nelle liste. Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge. Riconosciuta l'identita' dell'elettore, il presidente, o il vice presidente, estrae dalla scatola una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno scrutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna. Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori. Le schede prive della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare. Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, puo' chiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda e' fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore. Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo art. 23".

Art. 7

1.All'art. 29 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi: " 6. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge - chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge. 7. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989.".

Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 29 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 29 (Prima seduta del COMITES - Elezione del presidente Nomina del segretario). - La prima seduta COMITES, convocata a termini del precedente art. 26, si tiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, ed e' presieduta dal membro che ha ottenuto la piu' elevata cifra individuale. In caso di parita' di cifre individuali piu' elevate fra piu' membri, la seduta e' presieduta dal piu' anziano di eta' fra questi ultimi. Funge da segretario il membro del COMITES piu' giovane di eta'. Il COMITES elegge, quindi, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge, il presidente, come assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta. Nel prosieguo della stessa seduta, viene nominato, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge, il segretario del COMITES. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge - chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3. - I primi due commi dell'art. 7 della medesima legge n. 205/1985, come sostituiti dall'art. 8 della legge n. 172/1990, sono cosi' formulati: "Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorita' locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei. A tal fine le associazioni della comunita' italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 368/1989 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero) e' il seguente: "Art. 13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT (ora COMITES n.d.r.) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT (ora COMITES n.d.r.) per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. 2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilita' di indire le elezioni, puo' essere utilizzata nel successivo anno finanziario".

Art. 8

1.All'art. 32 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi: " 2. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovra' essere concordato l'ordine del giorno nonche' predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno. 3. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.".

Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 32 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 32 (Rapporti del COMITES con l'ufficio consolare). - I rapporti del COMITES con l'ufficio consolare vengono assicurati dal presidente, che tiene costantemente informato il capo dell'ufficio consolare in merito alle attivita' del COMITES stesso e dell'esecutivo. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovra' essere concordato l'ordine del giorno nonche' predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta". - Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge n. 205/1985, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 172/1990, e' il seguente: "2. L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorita' consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunita'". "4. L'autorita' consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo".

Art. 9

1.All'art. 33 del regolamento e' aggiunto il seguente comma: " 3. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale e' determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovra' trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento.".

Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 33 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 33 (Adempimenti del segretario del COMITES). - Il segretario del COMITES, che svolge anche le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche senza esserne membro, provvede alla tenuta dei verbali di riunione, e di tutti gli altri atti concernenti l'attivita' dei due organismi, che devono essere tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare, o di suo rappresentante appositamente delegato. Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e controfirmate dal segretario, vengono trasmesse al capo dell'ufficio consolare. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale e' determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovra' trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 205/1985, come integrato dall'art. 6 della legge n. 172/1990, e' il seguente: "Art. 5 (Sede e segreteria). - Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede. La segreteria del comitato e' affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso. In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, puo' essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni".

Art. 10

1.Dopo l'art. 38 del regolamento e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 39. - I rimborsi spese di viaggio per i membri che partecipano alle riunioni dei comitati e alle riunioni congiunte con l'ufficio consolare, ovvero con la rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi per l'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, sono posti a carico delle spese di funzionamento dei comitati.".

Nota all'art. 10: - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3.

Art. 11

L'art. 4 del regolamento e' abrogato.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 16

Note all'art. 11: - L'art. 4 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985 era cosi' formulato: "Art. 4 (Elenco degli elettori). - Nell'elenco di cui all'art. 14 della legge, vengono iscritti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare, purche' in possesso di passaporto valido, o di altro documento italiano valido per l'espatrio, o di altro documento attestante il possesso attuale della cittadinanza italiana, nonche' di idonea documentazione attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. L'elenco viene compilato dall'ufficio consolare, e dovra' contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 14, primo comma, della legge, l'indicazione dei documenti esibiti e della dichiarazione presentata, ai sensi del comma precedente, e della data di iscrizione. Dopo l'entrata in vigore della legislazione in materia di registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari, la compilazione dell'elenco degli elettori di cui al presente articolo verra' disciplinata con apposite norme. Ai fini delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge, il capo dell'ufficio consolare tiene a disposizione dello stesso comitato elettorale l'elenco degli elettori". - Si trascrive il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 205/1985, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 della legge n. 172/1990, che sostituiscono l'abrogato art. 4 del D.P.C.M. 6 settembre 1985: "Art. 13 (Elettorato attivo). - 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. Art. 14 (Elenco degli elettori). - 1. Presso ogni ufficio consolare e' compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonche' la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore. 2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. 3. L'elenco e' pubblico ed e' aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare. 4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni. 5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso".

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