DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1991, n. 86
Entrata in vigore del decreto: 2/4/1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 luglio 1990, n. 172, recante "Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana;
Considerata la necessita' di emanare, secondo quanto previsto dall'art. 15 della citata legge 5 luglio 1990, n. 172, norme regolamentari di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985 contenente norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla "Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Consiglio di Stato sulla opportunita' di elaborare un testo comprensivo delle disposizioni tuttora vigenti contenute nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, attesa l'urgenza di emanare il regolamento essendo state gia' indette le elezioni dei Comites;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 gennaio e 6 marzo 1991;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Nel presente decreto si intende con il termine "legge" la legge n. 205 dell'8 maggio 1985, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 172 del 5 luglio 1990, contenente norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, e con il termine "regolamento" si intendono le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costitutione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 15 della legge n. 172/1990 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985".
Art. 2
1.Nel titolo e nel testo del regolamento la dizione "comitato dell'emigrazione italiana (COEMIT)" e' sostituita dalla dizione "comitati degli italiani all'estero (COMITES)", denominati negli articoli seguenti "comitati".
Nota all'art. 2: - Il titolo del D.P.C.M. 6 settembre 1985 e' ora il seguente: "Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla 'Istituzione dei comitati degli italiani all'estero (COMITES)'".
Art. 3
1.I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'ufficio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge.
Nota all'art. 3: - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 172/1990, prevede che: "Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero e' costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione".
Art. 4
1.Il terzo comma dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal seguente: " 3. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Consistenza delle comunita' italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria). - Ai fini dell'applicazione della legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunita' italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso. Per le prime elezioni dei COMITES, le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, e' riferirsi alla consistenza delle rispettive comunita' al 31 dicembre 1985. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3.
Art. 5
1.Il secondo comma dell'art. 10 del regolamento e' cosi' sostituito: " 2. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e all'allegato B del presente regolamento.".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Stampa delle liste e delle schede di votazione). - Il comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede: 1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime; 2) alla stampa delle schede di votazione e degli altri stampati occorrenti. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e allegato B del presente regolamento. Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettivita' italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo d'informazione". - La legge n. 530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana". L'allegato A di detta legge sostituisce l'allegato A al regolamento approvato con il D.P.C.M. 6 settembre 1985, dianzi citato.
Art. 6
1.Il quarto comma dell'art. 17 del regolamento e' cosi' sostituito: " 4. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17 (Votazione). - Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente da quello d'iscrizione nelle liste. Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge. Riconosciuta l'identita' dell'elettore, il presidente, o il vice presidente, estrae dalla scatola una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno scrutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna. Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori. Le schede prive della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare. Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, puo' chiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda e' fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore. Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo art. 23".
Art. 7
1.All'art. 29 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi: " 6. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge - chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge. 7. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989.".
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