DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 41
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 5
AVVERTENZA: Il testo delle note qui publicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1978, n. 730, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 40 dell'accordo. - La legge n. 146 del 12 giugno 1990 reca norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA ED EMERGENZA TERRITORIALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978, IL 1 AGOSTO 1990. DICHIARAZIONE PRELIMINARE 1. Le parti riconoscono la necessita' e l'urgenza che a livello regionale sia portata a compimento l'organizzazione del servizio di emergenza territoriale al fine di soddisfare il bisogno di tutela della salute della popolazione in occasione di eventi cui non sia possibile far fronte con gli altri strumenti disponibili. Ritengono che nel servizio di emergenza debba essere strettamente integrato il servizio di guardia medica attiva, secondo quanto previsto dall'art. 22 dell'accordo. 2. A tal fine il Ministero della sanita' assume l'impegno di adottare le iniziative di sua competenza al fine di offrire alle Amministrazioni regionali tutti i possibili contributi idonei a favorire la realizzazione del servizio di emergenza secondo modalita' uniformi su tutto il territorio nazionale. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici che svolgono attivita' di guardia medica domiciliare e territoriale per l'urgenza notturna, festiva e prefestiva in regime convenzionale orario e/o siano addetti a centrali operative dell'attivita' medesima. 2. Il presente accordo disciplina, altresi', l'attivita' che i medici di cui al comma 1 svolgano - ai sensi dell'art. 22 e in relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale - nei servizi di emergenza nell'arco delle ventiquattro ore per interventi di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero e per trasferimenti protetti di pazienti a bordo di appositi mezzi mobili di soccorso attrezzati, nonche' per le attivita' di coordinamento operativo dell'emergenza di cui all'art. 9, lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 2
Art. 2. Istituzione e riorganizzazione dei servizi 1. La regione, sulla base delle proposte delle UU.SS.LL. e sentito il comitato di cui all'art. 7, programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di cui al presente accordo, individuando in base ai bacini di utenza: a) il numero e la distribuzione delle sedi; b) la tipologia e la dislocazione delle centrali operative con i relativi collegamenti radiotelefonici; c) il numero e la distribuzione degli operatori; d) tipologia e distribuzione dei mezzi mobili.
Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 3
Art. 3. Incompatibilita' 1. Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che: a) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 500 e 266 scelte; b) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; c) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato; d) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.; e) operi come dipendente o in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione professionale in presidi, stabilimenti od istituzioni privati, convenzionati con le UU.SS.LL., soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43), ovvero ne sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore. Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che presso le strutture sopra indicate svolgano unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate, oppure attivita' iniettoria e/o di prelievo; f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. L'esercizio dell'attivita' di cui al presente accordo non e' compatibile con il contemporaneo svolgimento di funzioni fiscali, limitatamente all'ambito territoriale in cui le due attivita' risultino coincidenti. 3. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta la decadenza dall'incarico. 4. Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui all'art. 5, l'espletamento di un incarico minimo di dodici ore settimanali.
Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 4
Art. 4. Graduatorie e conferimento degli incarichi 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, sulla base delle comunicazioni che le UU.SS.LL. devono effettuare rispettivamente entro la fine dei mesi di febbraio e di agosto, ciascuna regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica da conferire ai sensi del presente accordo, dandone comunicazione ai sindacati firmatari e agli ordini provinciali dei medici. 2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione: a) i medici che siano titolari di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 abbiano svolto almeno dodici mesi di servizio effettivo come titolari di incarico presso una stessa U.S.L., nonche' i medici che siano titolari di incarico di guardia medica in forma attiva in altra regione a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 abbiano svolto in ambito extraregionale almeno tre anni di servizio effettivo come titolari di incarico e abbiano mantenuto nella regione per la quale concorrono, la residenza e l'iscrizione all'albo professionale per gli ultimi tre anni; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale. 3. Gli interessati devono presentare separate domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullita' delle domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i quali intendono concorrere. 4. Ai fini del conferimento degli incarichi i medici di cui al comma 2, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui al comma 2, lettera b); b) attribuzione di punti 20 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico. 5. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4, lettera b), l'essere titolare, al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario, purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso. 6. Le UU.SS.LL., entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, interpellano prioritariamente i medici di cui al comma 2, lettera a), in base all'anzianita' di incarico nei servizi di guardia medica; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui al comma 2, lettera b), in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4. 7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, il medico avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata a.r., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito. 8. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico. 9. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve a pena di decadenza far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 10. Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato A, resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). 11. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare. 12. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma 11, deve a pena di decadenza formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera debitamente firmata. 13. Se il medico incaricato e' residente nell'ambito territoriale di altra regione, l'U.S.L. provvede a comunicare all'assessorato alla sanita' della regione di residenza, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilita', l'avvenuto conferimento dell'incarico. 14. I medici incaricati sono tenuti a pena di decadenza a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario. 15. Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A. 16. Nel caso di servizi svolti in forma di disponibilita', secondo quanto previsto dall'art. 12, sono conferiti incarichi a tempo determinato. 17. La regione, sentiti il comitato di cui all'art. 7 e i sindacati firmatari, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 18. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sul Bollettino ufficiale della regione ciascuna U.S.L. provvede alla pubblicazione dell'elenco degli incarichi di guardia medica conferiti a tempo indeterminato nel corso dell'anno.
Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 5
Art. 5. Massimale orario 1. Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 12 ore e massimo di 24 ore. 2. Fermo quanto disposto dall'art. 3, l'incarico di guardia medica e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita' fino a concorrenza di un impegno complessivo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto [ex art. 47 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47). 3. Se il limite di cui al comma 2 risulti superato, l'orario dell'incarico di guardia medica e' ridotto in misura uguale all'eccedenza; a tal fine, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'impegno per attivita' di medico di medicina generale o di pediatra di libera scelta e' tradotto in ore in base al criterio che il massimale di 1.500 scelte, per i medici di medicina generale, e quello di 800 scelte, per i pediatri, corrispondono convenzionalmente a 40 ore di attivita' settimanale. 4. Prima di dar luogo alla procedura prevista dall'art. 3 per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici gia' titolari, nell'ambito della U.S.L., di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nell'ambito della stessa U.S.L. e, in subordine, all'anzianita' di laurea, fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno. 5. Per esigenze di servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico puo' essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.
Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 6
Art. 6. Comitato consultivo di U.S.L. 1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: a) il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede; b) due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di gestione della U.S.L.; c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della U.S.L. 2. I rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici con la collaborazione degli ordini provinciali. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L. 4. Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attivita' contemplate dal presente accordo nell'ambito territoriale di competenza, che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. In questo ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni e per un massimo di una volta per semestre.
Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 7
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