LEGGE 11 febbraio 1991, n. 53

Type Legge
Publication 1991-02-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 27/02/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo adottato a Parigi il 29 maggio 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data dall'accordo indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 62 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 851.750.000 ECU, di cui il 70 per cento costituisce capitale a chiamata e il 30 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1991.

Art. 4

1.La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo medesimo.

2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1994, N. 598)).

Art. 5

1.L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato in lire 78,2 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

2.All'onere relativo agli anni 1991 e 1992 si provvede parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni all'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 199 -1992, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990.

3.Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

CARLI, Ministro del Tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Le parti contraenti, impegnate ad osservare i principi fondamentali della democrazia multipartitica, della sovranita' della legge, del rispetto dei diritti umani e dell'economia di mercato; richiamato l'Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ed in particolare la Dichiarazione dei Principi; preso atto con favore della volonta' espressa dai paesi dell'Europa Centrale e Orientale di promuovere la realizzazione della democrazia multipratica rafforzando le istituzioni democratiche, la sovranita' della legge ed il rispetto dei diritti umani, nonche' di attuare le riforme necessarie per la transazione verso forme di economia di mercato; considerata l'importanza di una cooperazione strettamente coordinata per promuovere il progresso economico dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale, per aiutare le loro economie a divenire maggiormente competitive a livello internazionale e per assisterli nell'azione di ricostruzione e sviluppo, cosi' riducendo, ove opportuno, i rischi connessi al finanziamento delle loro economie; convinte che la creazione di una istituzione finanziaria multilaterale, europea nel suo carattere fondamentale e largamente internazionale nei suoi membri, sia utile al raggiungimento di tali fini e costituirebbe una nuova ed originale struttura di cooperazione in Europa; convengono di istituire la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata "la Banca") che operera' sulla base delle seguenti norme: ARTICOLI DELLO STATUTO Articolo 1 FINE Volendo contribuire al progresso economico e alla ricostruzione dei paesi dell'Europa Centrale e Orientale impegnati ad applicare i principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato fine della Banca e' quello di accelerare la transazione verso un'economia aperta e di mercato e di promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale in tali paesi.

Accordo - art. 2

Articolo 2 FUNZIONI 1. Per perseguire in maniera duratura in proprio fine statutario di promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale nei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale nonche' di agevolarne la transizione verso forme di economia di mercato, la Banca assiste i paesi membri beneficiari nell'attuare riforme economiche settoriali e strutturali, tra cui i processi di demonopolizzazione, decentralizzazione e privatizzazione, al fine di aiutare l'internazionalizzazione delle loro economie nei seguenti modi: (i) promuovendo, attraverso l'opera di investitori privati e di altri investitori interessati, la creazione, il miglioramento e l'espansione dell'attivita' nel settore produttivo, concorrenziale e privato, in particolare delle piccole e medie imprese; (ii) mobilizzando i capitali interni ed esteri e le capacita' imprenditoriali per i fini descritti in (i); (iii) incoraggiando gli investimenti produttivi, anche nei settori finanziario e dei servizi, e quelli nelle infrastrutture connesse, dove cio' sia necessario per sostenere l'iniziativa privata e imprenditoriale, contribuendo in tal modo a creare un ambiente concorrenziale e ad elevare la produttivita', il livello di vita e le condizioni di lavoro; (iv) fornendo assistenza tecnica per la preparazione, il finanziamento e la realizzazione di importanti progetti, sia isolati che inseriti nel contesto di specifici programmi di investimento; (v) stimolando e incoraggiando lo sviluppo dei mercati dei capitali; (vi) sostenendo progetti sani ed economicamente fattibili che interessino piu' di un paese membro beneficiario; (vii) promuovendo, in tutte le sue attivita' uno sviluppo sostenibile e sano dal punto di vista ambientale; e (viii) assumendo ogni altra iniziativa e fornendo ogni altro servizio che possa agevolare tali funzioni. 2. Nell'adempimento di tali funzioni, la Banca deve operare in materia in stretta cooperazione con tutti i suoi membri, e nei modi che ritenga opporuni nell'ambito delle modalita' fissate dal presente Statuto, con il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale e la Ricostruzione Internazionale, la Societa' Finanziaria Internazionale, l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia e gli Investimenti, e l'Organizzazione per la cooperazione Economica e lo Sviluppo; deve altresi' cooperare con le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate ed enti collegati, nonche' con ogni altra entita', pubblica e privata impegnata nello sviluppo economico e negli investimenti nei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale.

Accordo - art. 3

Articolo 3 MEMBRI 1. Possono diventare membri della Banca: (i) (1) i paesi europei e (2) i paesi non europei membri del fondo Monetario Internazionale; e (ii) la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. 2. I paesi che possono aderire alla Banca a norma del paragrafo 1 del presente articolo e che non diventino membri conformemente all'articolo 61 del presente Statuto, possono essere ammessi secondo le modalita' e le condizioni stabilite dalla Banca con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.

Accordo - art. 4

Articolo 4 CAPITALE AUTORIZZATO 1. Il capitale autorizzato iniziale e' di dieci miliardi (10.000.000.000) in ECU. E' diviso in un milione (1.000.000) di azioni, ciascuna del valore nominale di diecimila (10.000) ECU, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Statuto. 2. Il capitale iniziale e' costituito da azioni sottoscritte e versate e da azioni sottoscritte e non versate. Il valore nominale iniziale del totale delle azioni versate e' di tre miliardi (3.000.000.000) di ECU. 3. Il capitale autorizzato puo' essere aumentato nei tempi e nei modi piu' appropriati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.

Accordo - art. 5

Articolo 5 SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI 1. Ogni membro deve sottoscrivere le azioni del capitale della Banca, fatto salvo il soddisfacimento delle proprie prescrizioni di legge. Ogni sottoscrizione al capitale autorizzato iniziale riguarda le azioni versate e le azioni non versate nella proporzione di tre (3) a sette (7). Il numero iniziale delle azioni disponibili per la sottoscrizione da parte dei Firmatari del presente Statuto che diventano membri conformemente all'articolo 61 del presente Statuto, e' quello indicato nell'allegato A. Nessun membro puo' avere una sottoscrizione iniziale minore di cento (100) azioni. 2. Il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero iniziale delle azioni che deve essere sottoscritto da parte dei paesi ammessi come membri conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Statuto; non puo' tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che abbia l'effetto di ridurre al di sotto della maggioranza del capitale sottoscritto la percentuale del capitale posseduto dai Paesi membri della Comunita' Economica Europea insieme con la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. 3. Ad intervelli di non piu' di cinque anni, il Consiglio dei Governatori deve riesaminare l'ammontare del capitale della Banca. In caso di aumento del capitale autorizzato, ogni membro avra' una ragionevole opportunita' di sottoscrivere, secondo modalita' e condizioni uniformi stabilite dal Consiglio dei Governatori, una quota dell'aumento di capitale pari alla quota sottoscritta da tale membro nell'intero capitale sottoscritto immediatamente prima di tale aumento. Nessun membro e' obbligato a sottoscrivere una qualsiasi parte di un aumento di capitale. 4. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio dei Governatori puo' aumentare la sottoscrizione di un membro, su richiesta dello stesso, o assegnare a tale membro delle azioni del capitale autorizzato che non siano state sottoscritte da altri membri, purche' tale aumento non abbia l'effetto di ridurre al di sotto della maggioranza del capitale sottoscritto la percentuale del capitale posseduto dai paesi membri delal Comunita' Economica Europea insieme con la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti. 5. Le azioni inizialmente sottoscritte dai membri sono emesse al valore nominale. Le altre azioni sono parimenti emesse al valore nominale, salvo che il Consiglio dei Governatori, con voto di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due tezi del potere di voto totale dei membri, non decida di emetterle, in speciali circostanze, a condizioni differenti. 6. Le azioni non possono essere costituite in pegno ne' assoggettate ad alcun gravame e non possono essere cedute, se non alla Banca, conformemente al Capitolo VII del presente Statuto. 7. La responsabilita' dei membri derivante dalle azioni e' limitata all'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. Nessun membro e' responsabile, in quanto membro, per le obbligazioni della Banca.

Accordo - art. 6

Articolo 6 PAGAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI 1. Il pagamento delle azioni versate della parte di capitale inizialmente sottoscritta da ogni Firmatario del presente Statuto, divenuto membro conformemente all'articolo 61 del presente Statuto, deve essere effettuato in cinque (5) rate, pari, ognuna al venti (20) per cento del totale. La prima rata deve essere pagata da ogni membro entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto o dalla data di deposito dell'atto di ratifica, accettazione o approvazione conformemente all'articolo 61, se quest'ultima e' successiva alla data dell'entrata in vigore. Le rimanenti quattro rate divengono esigibili in successione, ciascuna da un anno dalla data in cui e' divenuta esigibile la rata precedente; alla stessa data ogni rata deve essere pagata, subordinatamente alle richieste legislative di ogni membro. 2. Il cinquanta (50) per cento del pagamento di ogni rata, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, o da parte di un membro ammesso conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Statuto, puo' essere effettuato con promissory-notes o altre obbligazioni emesse da tale membro e denomiate in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi; queste saranno tirate quando la Banca avra' bisogno di fondi per le erogazioni derivanti dalle sue operazioni. Tali promissory-notes o obligazioni sono non negoziabili, non fruttifere e pagabili a richiesta, alla Banca, al valore nominale. Le richieste su pagamenti a valore su tali promissory-notes o obbligazioni devono essere fatte, per periodi di tempo ragionevoli, in modo che il valore in ECU, delle somme richieste da ogni membro sia, al momento della domanda, proporzionato al numero delle azioni versate, sottoscritte e possedute da ognuno dei membri che abbia depositato le promissory-notes o le obbligazioni. 3. Tutti gli obblighi di pagamento di un membro derivanti dalla sottoscrizione delle azioni del capitale iniziale devono essere regolati in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi sulla base del tasso di cambio medio della divisa considerata in termini di ECU per il periodo compreso tra il 30 settembre 1989 e il 31 marzo 1990. 4. Il pagamento dell'importo sottoscritto del capitale non versato della Banca puo' essere richiamato soltanto se e quando sia necessario alla Banca per far fronte alle proprie passivita', tenuto conto degli articoli 17 e 42 del presente Statuto. 5. Nell'eventualita' del richiamo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il pagamento puo' essere effettuato da parte del membro in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi. Tali richiami sono uniformi al valore dell'ECU su ogni azione sottoscritta e non versata calcolato al momento della richiesta. 6. Non oltre un mese dopo l'incontro inaugurale del Consiglio dei Governatori, la Banca stabilisce il luogo di ogni pagamento da effettuare ai sensi del presente articolo; prima di tale decisione, il pagamento della prima rata di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuato a favore della Banca Europea per gli Investimenti in qualita' di fiduciario della Banca. 7. Per le sottoscrizioni non regolate nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, i pagamenti da parte di un membro relativi alla sottoscrizione di azioni versate del capitale autorizzato devono essere effettuati in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi in contanti, in promissory-notes o in altre obbligazioni. 8. Ai fini del presente articolo, per pagamento o denominazione in ECU si intende anche il pagamento o la denominazione in una qualsiasi divisa pienamente convertibile, purche' alla data di pagamento o incasso, sia pari al valore dell'obbligazione in ECU considerata.

Accordo - art. 7

Articolo 7 RISORSE DEL CAPITALE ORDINARIO Nel presente Statuto il termine "risorse del capitale ordinario" comprende quanto segue: (i) il capitale autorizzato dalla Banca, comprensivo delle azioni versate e di quelle non versate, sottoscritto ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto; (ii) la raccolta effettuata dalla Banca in virtu' dei poteri a lei conferiti nel sottoparagrafo (i) dell'articolo 2 del presente Statuto, cui e' applicabile l'impegno di richiesta previsto nel paragrafo 4 dell'articolo 6 del presente Statuto; (iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo; (iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo ed il reddito derivante da concessioni di garanzie e da operazioni di underwriting non facenti parte delle operazioni speciali della Banca; e (v) ogni altra somma o reddito ricevuto dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

Accordo - art. 8

Articolo 8 PAESI BENEFICIARI ED USO DELLE RISORSE 1. Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni stabilite, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del presente Statuto. 2. La Banca puo' condurre le sue operazioni in quei paesi dell'Europa Centrale e Orientale che procedono costantemente verso forme di economia di mercato, incoraggino l'iniziativa privata ed imprenditoriale ed applicano, con provvedimenti concreti o in modo diverso, i principi fissati nell'articolo 1 del presente Statuto. 3. Nei casi in cui un membro attui politiche incompatibili con l'articolo 1 del presente Statuto, o in circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione giudichera' se l'accesso da parte di quel membro alle risorse della Banca debba essere sospeso o altrimenti modificato e puo' esprimere raccomandazioni in proposito al Consiglio dei Governatori. Qualsiasi decisione su tali questioni e' presa dal Consiglio dei Governatori con la maggioranza di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano i tre quarti del potere di voto totale dei membri. 4. (i) Ogni potenziale paese beneficiario puo' chiedere che la Banca limiti l'accesso alle risorse a determinati fini per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto. Tale richiesta fara' immediatamente parte integrante del presente Statuto. (ii) Durante tale periodo: (a) la Banca fornira' a tale Paese, e alle imprese nel suo territorio, su loro richiesta, assistenza tecnica ed altri tipi di assistenza finalizzati a finanziare il settore privato, facilitare il passaggio delle imprese statali alla proprieta' e al controllo privato, ed assistere le imprese che operano in modo concorrenziale e si avviano ad operare secondo i principi dell'economia di mercato, nei limiti delle percentuali stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 11 del presente Statuto; (b) l'importo globale di ogni tipo di assistenza fornita non potra' superare l'ammontare totale pagato in contanti e promissory-notes da parte di quel Paese per le sue azioni. (iii) Al termine di questo periodo, la decisione di consentire a tale Paese l'accesso oltre i limiti specificati nei sottoparagrafi (a) e (b) dovra' essere presa dal Consiglio dei Governatori con la maggioranza di almeno tre quarti dei Governatori che rappresentano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale dei membri.

Accordo - art. 9

Articolo 9 OPERAZIONI ORDINARIE E SPECIALI Le operazioni della Banca consistono in operazioni ordinarie, finanziate con le risorse del capitale ordinario, di cui all'articolo 7 del presente Statuto, e operazioni speciali finanziate con risorse dei Fondi Speciali, di cui all'articolo 19 del presente Statuto. I due tipi di operazioni possono essere combinati.

Accordo - art. 10

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