LEGGE 18 febbraio 1991, n. 48
Entrata in vigore della legge: 20/02/1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonche' modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 391. All'articolo 1: e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. I saldi contabili con la Comunita' economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima". All'articolo 2: al comma 1, al capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno". All'articolo 4: al comma 2, secondo periodo, le parole: "sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica". All'articolo 5: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e' sostituita dalla seguente: Posti 'Qualifiche funzionali di organico --- --- VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 I e II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 -------- 450'"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: '18' e: '22' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: '19' e: '23'". L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli interventi, anche gia' autorizzati e con possibilita' di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o societa' da essi costituite nonche' gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati'. 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, e' inserito il seguente: '3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi'. 3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalita' della presente legge'. 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, e' inserito il seguente: '5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. e' autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di societa' per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o societa' da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza'. 5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresi' il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita', prevale il voto del presidente". Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, e' istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia. 2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte e' affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti. 4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia. Art. 6-ter. - 1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'ente, nonche' per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, puo' avvenire con le modalita' stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia. Art. 6-quater. - 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualita' dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche".
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