DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 171
Entrata in vigore del decreto: 22-6-1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che ha recepito l'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al triennio 1988-1990;
Visto l'accordo per il triennio 1988-1990, sottoscritto il 14 novembre 1990 fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della citata legge n. 168/1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1990, con la quale ha sottoposto alla Corte dei conti il contenuto del predetto accordo per la prescritta verifica di legittimita';
Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo nell'adunanza del 6 dicembre 1990;
Vista la nuova ipotesi di accordo del 10 gennaio 1991, con la quale le parti, non condividendo le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, hanno confermato l'ipotesi di accordo sottoscritta il 14 novembre 1990;
Vista, altresi', la dichiarazione congiunta del 10 gennaio 1991, con la quale le parti "convengono che l'art. 38 dell'ipotesi di accordo e' da intendere come disposizione programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per l'effettiva applicazione";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;
Sulla
proposta del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo per il triennio 1988-90 sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 14 novembre 1990 e confermato in data 10 gennaio 1991, riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1.L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto e' valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per l'anno 1991.
2.Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991.
3.Alla copertura della spesa derivante dell'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
DE LORENZO, Ministro della sanita'
SACCOMANDI, Ministro dell'agri- coltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ROGNONI, Ministro per la difesa
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n.58 Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n.79/SR/E del 29 maggio 1991
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 1
Allegato IPOTESI DI ACCORDO RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE QUALI DEFINITI ATTRAVERSO L'ART. 9 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 - TRIENNIO 1988-1990. L'anno 1990 alle ore 19,25 del giorno 14 del mese di novembre in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA Composta da: On. Remo Gaspari - Ministro per la funzione pubblica - Presidente; On. Angelo Pavan - Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; On. Angelo Picano - Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica; On. Graziano Ciocia - Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Sen. Learco Saporito - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Prof. Guido Mario Rey - Presidente dell'I.S.T.A.T.; Prof. Luigi Rossi Bernardi - Presidente del C.N.R.; Prof. Antonio Manzoli - Direttore dell'Istituto superiore di sanita'; Prof. Nicola Cabibbo - Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Rag. Mario Pretti - Presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma, E LA DELEGAZIONE SINDACALE composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali: Confederazioni: C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L.; C.I.S.A.L.; CONFE.D.I.R.; C.I.D.A.; CONF.S.A.L.; C.I.S.N.A.L.; Organizzazioni: C.G.I.L./Ricerca; C.I.S.L./Ricerca; U.I.L./Ricerca; C.I.S.A.L./Ricerca; DIRSTAT/CONFEDIR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); ANPPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente), Convengono e sottoscrivono per il triennio 1988-1990 l'ipotesi di accordo riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo che segue che costituisce parte integrante del presente verbale. (Seguono le firme). IPOTESI DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988- 1990 RIGUARDANTE IL COMPARTO "RICERCA" Art. 1. Area di applicazione e durata 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. 3. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988 fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 2
Art. 2. Rapporti amministrazione-utenza 1. Le parti nell'ambito delle iniziative per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come fondamentale obiettivo il miglioramento delle relazioni con l'utenza. 2. In tale quadro gli enti o istituzioni predisporranno, sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare gli adempimenti istituzionali.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 3
Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art10), i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti: 1) igiene e sanita' pubblica; 2) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica; 3) sicurezza prevenzione sul lavoro; 4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali; 5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi; 6) centri elaborazione dati e banche dati; 7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio; 8) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovra' garantirsi, con le modalita' di cui al successivo art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attivita' di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive; b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuita' dei servizi essenziali; c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato; d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche; e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuita' dei servizi essenziali; f) attivita' di sorveglianza permanente del livello di radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni; g) attivita' di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico; h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico; l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile; m) attivita' relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro; n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori; o) attivita' di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza; p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 4
Art. 4. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. 1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalita' di cui al presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - saranno individuati i livelli professionali di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 sara' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello lo- cale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali. 4. In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi di dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 7 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuati ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 5
Art. 5. Parita' uomo-donna 1. Il comitato per le pari opportunita' di cui all'[art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art32), deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento. 2. Il comitato e' composto da un componente designato da ognuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o istituzioni medesime; il comitato e' presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni. 3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunita', saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a: a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale; b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalita' dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale; d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la discriminazione delle lavoratrici; e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 6
Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro 1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvedera' ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 7
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