DECRETO 19 febbraio 1991, n. 63
Entrata in vigore del decreto: 17-3-1991
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797 del 12 marzo 1985
concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
Visti i regolamenti CEE del Consiglio n. 1094 del 25 aprile 1988,
n. 1609 del 29 maggio 1989 e n. 2176 del 24 luglio 1990, che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonche' gli aiuti all'imboschimento;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988 che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione ed i regolamenti della Commissione n. 3981 del 20 dicembre 1989, e n. 3481 del 30 novembre 1990, che lo hanno modificato;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;
Visti i decreti ministeriali del 12 e 26 settembre 1985 e del 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;
Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, lettera b), del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88, le modalita' finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento;
Visti i propri decreti n. 34 del 16 gennaio 1989 e n. 35 dell'8 febbraio 1990 e considerata la necessita' di sostituire quest'ultimo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1990-91 per tener conto dell'esperienza acquisita durante le passate campagne di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria, nonche' dei chiarimenti interpretativi verificatisi;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 476 del 19 febbraio 1991;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' generali
1.Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione.
2.L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA.
3.La provincia autonoma di Trento e' esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/88.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 106 del 27 aprile 1988. - Il regolamento CEE n. 1609/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 165 del 15 giugno 1989. - Il regolamento CEE n. 2176/90 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 28 luglio 1990. - Il regolamento CEE n. 1272/88 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il regolamento CEE n. 3981/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 380 del 29 dicembre 1989. - Il regolamento CEE n. 3481/90 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 336 del 1 dicembre 1990. - Il regolamento CEE n. 1273/88 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il D.M. 12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985. - Il D.M. 26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1985. - Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986. - Il D.M. n. 34/1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989. - Il D.M. n. 35/1990 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990. - Il D.P.R. n. 616/1977, reca attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Beneficiari
1.Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto. Per la concessione dell'aiuto e' preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.
2.Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, del quale puo' liberamente determinare la durata che, tuttavia, non puo' risultare inferiore ad un quinquennio. Alla fine del terzo anno d'impegno, il beneficiario puo' chiedere la liberazione dal suo impegno.
3.Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se sono state coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1.
4.Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici oggetto del ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto solo se il richiedente le coltiva al momento della presentazione della domanda, se le ha coltivate per almeno un anno e se ha diritto a coltivarle per l'intero periodo di impegno.
5.Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. Gli usufruttuari e gli usuari devono presentare il consenso scritto del proprietario mediante attestazione con firma autenticata.
6.Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori di aziende agricole, gli enfiteuti, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in caso di terreni destinati all'imboschimento o ad utilizzazioni non agricole devono ottenere il consenso scritto dei proprietari o degli eventuali concedenti delle rispettive aziende, mediante firma autenticata. I mezzadri e i coloni devono ottenere il consenso dei proprietari per qualsiasi destinazione prescelta.
7.In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cui sopra relativamente alla destinazione a bosco, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
8.Nei casi non contemplati dalla precitata legge, la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Tuttavia, nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, ne' la sua intera responsabilita' nei riguardi dell'impegno.
9.L'aiuto e' corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, o, eventualmente, al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario.
10.In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti sono trasmessi al successore a titolo particolare o universale, il quale e' tenuto a rispettare i predetti obblighi fino al compimento di almeno un triennio dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. Il versamento del premio per il restante periodo e' comunque subordinato al rispetto dell'impegno, sottoscritto dal de cuius, da parte del nuovo beneficiario.
Art. 3
Seminativi oggetto di ritiro
(( 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1 luglio 1987 - 30 giugno 1988 ))
2.Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.
3.La superficie, che puo' essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20% di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore ad un ettaro.
4.Se la superficie di cui al comma precedente comprende piu' particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 7, ultimo comma.
5.Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie di seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che seguono.
((
6.Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni d' impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione.Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, e' quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario puo' presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno.
Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell' impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, puo' assoggettarlaal regime di aiuti;in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta))
8.Se la superficie da ritirare e' interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto puo' essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, comma 2 del regolamento CEE n. 1272/88, sempreche' la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.