DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 78

Type Decreto legislativo
Publication 1991-02-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11-ter della legge 20 novembre 1987, n. 472, recante delega al Governo ad emanare appositi decreti per il riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella dei componenti della banda musicale della Polizia di Stato, regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con il quale viene fissato un nuovo termine alla suddetta delega;

Vista la legge 1 marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 254, concernente modifiche della legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 1 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri

1.La banda musicale dell'Arma dei carabinieri è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita dell'istituzione e a rappresentare l'Arma dei carabinieri in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

2.Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonchè ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

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