DECRETO 10 gennaio 1991, n. 77

Type Decreto
Publication 1991-01-10
Ultimo aggiornamento 1991-03-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28/3/1991

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/1989 sino al 31 dicembre 1989 ed il successivo decreto di proroga del 15 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299) da ultimo prorogato con decreto ministeriale 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244);

Considerato che occorre stabilire le modalita' definitive di riscossione della anzidetta tassa;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati.

2.Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilita' di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al precedente comma. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 171/1989, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. 2. La tassa di stazionamento e' stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto. 3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. 4. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. 6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

1.La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell'art. 17 sopracitato, e' calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' ed e' pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario), le imbarcazioni e le navi da diporto.

2.Per tutte le unita' da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata come sopra e' ridotta alla meta'.

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 51/1976 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

1.La tassa di stazionamento e' corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del versamento nonche' sul retro della ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171/89 - Tassa di stazionamento anno............... (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi....... (per i natanti)". Devono altresi' essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell'unita' (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuoritutto espressa in centimetri) nonche' se trattasi di unita' vela, a motore o a vela con motore ausiliario; per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto espressa in centimetri nonche' se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausiliario.

2.La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unita' in originale o in copia autenticata.

Art. 4

1.Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato: per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per l'intero anno solare; per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno; per i natanti da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data del versamento.

Art. 5

1.La tassa di stazionamento pagata per una determinata unita' e' valida fino alla sua scadenza anche qualora intervenga il trasferimento di proprieta' dell'unita' stessa.

Art. 6

1.Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.Il versamento della sovratassa nonche' del tributo evaso deve essere effettuato sullo stesso conto corrente postale e con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4. Nella causale di versamento nonche' sul retro della ricevuta deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171/89 - Verbale n. ........ del.................. ......... - Sovratassa di stazionamento + tributo evaso anno......... ... (per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi............ (per i natanti)" e devono inoltre essere riportate le indicazioni di cui al citato art. 3.

Nota all'art. 6: - La legge n. 689/1981 reca norme sul sistema penale. La sezione II del capo I riguarda le modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 7

1.I decreti ministeriali 3 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1976, n. 190), 13 ottobre 1978 (Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1978, n. 298) e 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244) sono abrogati.

Il Ministro della marina mercantile VIZZINI Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro dei trasporti BERNINI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1991

Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 236

Note all'art. 7: - Il D.M. 3 luglio 1976 stabiliva le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento. - Il D.M. 13 ottobre 1978 dettava le modalita' per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri. - Il D.M. 20 settembre 1990 concerneva la validita' delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio 1989 e 15 dicembre 1989 (si veda al riguardo nelle premesse al decreto qui pubblicato).

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