DECRETO 18 gennaio 1991, n. 90
Entrata in vigore del decreto: 4/4/1991
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visti i decreti ministeriali:
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 31 agosto 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 120 del 23 maggio 1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987,
recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 gia' citato;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 9 settembre 1989;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in base al quale spetta al Ministro della sanita' la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;
Visto il parere della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 13 settembre 1990;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;
Vista la comunicazione in data 8 gennaio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, al titolo II - capo IV - Oggetti di carte e cartoni, e' inserito il seguente articolo 27- bis: "Art. 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m(Elevato al Quadrato) e costituiti da almeno tre strati di cui: uno strato detto 'copertura', che puo' essere patinato e stampato; uno strato intermedio detto 'centro'; uno strato detto 'retro', destinato al contatto diretto con l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti: cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole; paste alimentari non fresche; prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie; legumi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina o di polvere; legumi freschi con baccello; frutta secca con guscio; frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo; zuccheri sotto forma solida; sale da cucina o da tavola. 2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito 'retro'. 3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m(Elevato al Quadrato). 4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene inserito come punto 6, nell'allegato IV, sezione 6 - Controllo analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: a) materie plastiche; b) gomma; c) cellulosa rigenerata; d) carta e cartone; e) vetro; f) acciaio inossidabile. I decreti ministeriali 3 agosto 1974, 27 marzo 1975, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 2 giugno 1982, 20 ottobre 1982, 4 aprile 1985, 7 agosto 1987, n. 395, hanno apportato integrazioni e modificazioni al D.M. 21 marzo 1973. - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 e' il seguente: "Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati, nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi. I materiali elencati alle lettere da a) ad e) dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma. I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283". - Il testo dell'art. 5 del predetto D.P.R. n. 777/1982 e' il seguente: "Art. 5. - Il Ministro della sanita', sentita la commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonche' particolari metodiche relative al prelievo dei campioni". - Il testo dell'art. 21 della legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanita'; a tale scopo e' costituita una commissione permanente, di cui fanno parte: (Omissis)". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte di conti il 7 marzo 1991
Registro n. 3 Sanita', foglio n. 167
all. 1 - art. 1
ALLEGATO IV - Sezione 6 - Punto 6 DETERMINAZIONE DELLA GRAMMATURA AREICA DELLO STRATO DEL RETRO DI UN CARTONE 1. Scopo e campo di applicazione. Il metodo consente la determinazione della grammatura areica dello strato del retro di un cartone costituito di piu' strati. 2. Principio. Si ricava dal campione in esame un provino di superficie nota; il retro da staccare viene quindi ricoperto da carta assorbente preventivamente immersa in acqua distillata e posta su una lastra di vetro. Dopo un opportuno tempo di contatto, si procede al distacco del retro del provino di cartone che viene quindi seccato e pesato. 3. Apparecchiatura. 3.1. Attrezzatura idonea per ritagliare i provini. 3.2. Righello millimetrato con divisioni 0,5 mm. 3.3. Carta assorbente di grammatura areica da 200 a 250 g/m(Elevato al Quadrato) e con ascensione capillare di 75 mm circa nel tempo di 10 minuti, misurata con il metodo Klemm. 3.4. Lastre di vetro di 20 cm x 20 cm circa. 3.5. Peso di 1 kg. 3.6. Ago ad estremita' appiattita. 3.7. Pesafiltri. 3.8. Stufa termostatata. 3.9. Essiccatore. 3.10. Bilancia analitica con sensibilita' di 0,1 mg. 4. Reattivi. Acqua distillata. 5. Procedimento. 5.1. Campione di prova. Da ogni campione si ricava mediante idonea attrezzatura (3.1) (3.2), un provino da 10 x 10 cm escludendo le linee di cordonatura eventualmente presenti nel campione. Se l'area fra le cordonature non permette di ricavare un provino di dimensioni 10 x 10 cm, si ricava un provino con le massime dimensioni possibili e la sua area e' determinata dalla misura delle dimensioni rilevate mediante righello, fermo restando che la superficie deve essere di 100 cm(Elevato al Quadrato). 5.2. Trattamento del campione di prova. Si immergono tre fogli di carta assorbente (3.3), di dimensioni superiori a quelle del provino, in acqua distillata (4), si lasciano sgocciolare e si pongono su una lastra di vetro (3.4). Si sovrappone il provino in esame in modo che il retro da staccare sia a contatto con la carta assorbente. Si copre con una seconda lastra di vetro e si applica un peso di 1 kg (3.5). Dopo quindici minuti circa si toglie quest'ultima lastra di vetro, si capovolge la prima in modo da liberare il provino, e si procede con cautela al distacco del retro aiutandosi con l'ago ad estremita' appiattita (3.6). Si pone lo strato del retro ripiegato o le sue parti (nel caso di eventuale lacerazione) nel pesafiltri (3.7) gia' portato a costanza di peso, ed il tutto viene posto con il coperchio nella stufa (3.8) regolata a 105 C (Piu' o Meno) 2 C fino a peso costante (cioe' fino a quando due pesate successive effettuate ad un intervallo di due ore, non differiscano piu' dello 0,5%). 6. Espressione dei risultati. Si calcola la grammatura dello strato del retro del cartone seccato in stufa, espressa in grammi per metro quadrato, con la formula: m ---- a dove: m e' il peso dello strato del retro seccato in stufa, espresso in grammi; a e' l'area della superficie in metri quadrati.
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