DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991, n. 92

Type DPR
Publication 1991-01-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 5/4/1991

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalita' per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 15

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse del decreto: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana - con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che "apporta modificazioni al Concordato lateranense", prevede, all'art. 11, che l'assistenza spirituale alle Forze di Polizia e' assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, da ecclesiastici nominati dalle autorita' italiane competenti, su designazione dell'Autorita' ecclesiastica. - La legge n. 400/1988 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" all'art. 2, comma 3, lettera i), dispone: "Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: (omissis); i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, di cui all'art. 7 della Costituzione". - L'art. 69 della legge n. 121/1981, concernente il "Nuovo ordinamento della Polizia di Stato", stabilisce che "al personale della Polizia di Stato, che risieda in alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa senza fare ricorso ai cappellani militari". Note all'intesa: - Per l'art. 11 dell'accordo di revisione Stato-Chiesa con protocollo addizionale, in data 18 febbraio 1984, si veda nelle note alle premesse del decreto, dove e' riportata la legge n. 121/1985 di ratifica dell'accordo. - Per l'art. 69 della legge n. 121/1981, riguardante il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, di cui all'art. 1 dell'intesa, ed 11 dell'accordo 18 febbraio 1984, si veda nelle note alle premesse del decreto. - Il canone 566 del codice di diritto canonico di cui all'art. 8, secondo comma, dispone: "E' opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le facolta' che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facolta' di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio, nonche' di conferire il Sacramento della Confermazione. Negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare, il cappellano ha inoltre la facolta', esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle censure latae sententiae non riservate ne' dichiarate, fermo restando tuttavia il disposto del canone 976". Canone 976: "Ogni sacerdote, anche se privo della facolta' di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato". - L'art. 24, comma primo, della legge n. 222/1985 di cui all'art. 12 dell'intesa, dispone: "Dal 1 gennaio 1987, ogni istituto provvede, in conformita' allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'art. 51". - L'art. 51, commi quarto, quinto e sesto della legge n. 222/1985 dispone: "Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformita' al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'art. 50, terzo comma, assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati. Nei medesimi anni potra' essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi, a norma dell'art. 24. Dal 1 gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi". - L'art. 25, comma secondo, della precitata legge e di cui all'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dell'intesa, dispone che l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, opera su tale remunerazione le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalle leggi vigenti".

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.1

INTESA fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che stabilisce le modalita' per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA In attuazione dell'articolo 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, Determinano con la presente intesa le modalita' per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. Art. 1. 1. L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ed all'art. 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, e' assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalita' stabilite dagli articoli seguenti.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.2

Art. 2. 1. L'assistenza e' prestata al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.3

Art. 3. 1. L'assistenza e' svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione del vescovo del luogo ove si trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'art. 2. 2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di eta' non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.4

Art. 4. 1. Il vescovo diocesano effettua la designazione entro il 31 ottobre di ogni anno e la comunica al prefetto della provincia ove si trova l'alloggio o l'istituto.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.5

Art. 5. 1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, comunica al Ministro dell'interno, entro il 30 novembre, il nominativo del sacerdote designato, informandone il vescovo diocesano.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.6

Art. 6. 1. L'incarico di cappellano viene conferito entro il 31 dicembre, e' annuale ed e' rinnovabile per non piu' di otto anni consecutivi. In ogni caso l'incarico non puo' essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di eta'. 2. La cessazione dall'incarico in corso d'anno ha luogo qualora venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione vescovile. 3. L'incarico puo' essere altresi' revocato, sentito il vescovo diocesano, ove si verifichi una grave causa che non ne consenta la prosecuzione.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.7

Art. 7. 1. Il Ministro dell'interno, con il decreto di conferimento dell'incarico: a. determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sara' prestata l'assistenza religiosa; b. indica, per le diverse sedi, i nominativi dei cappellani specificando, per ciascuno di essi, l'importo del compenso da corrispondere.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.8

Art. 8. 1. Il cappellano celebra i riti liturgici e svolge, nel rispetto della liberta' di coscienza, funzioni di assistenza religiosa della confessione cattolica per coloro che intendono fruirne, salve in ogni caso imprescindibili esigenze di servizio. 2. Il cappellano, nell'ambito delle sue funzioni, esercita le facolta' previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dalla Conferenza episcopale italiana.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.9

Art. 9. 1. ((L'amministrazione assicura la propria collaborazione perche' al cappellano sia garantita)) la disponibilita' dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle sedi di servizio che non siano provviste di cappella.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.10

Art. 10. 1. La Conferenza episcopale italiana affida ad uno dei cappellani il compito di coordinare l'attivita' dei cappellani stessi e di mantenere i necessari collegamenti tra la Conferenza medesima ed il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.11

Art. 11. 1. L'incarico di cappellano puo' essere conferito anche in corso d'anno, con le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, per garantire l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato: a. che risieda presso istituti di istruzione che iniziano le attivita' nel corso dell'anno; b. che venga concentrato, anche in via temporanea, per sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi. 2. Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al sacerdote designato dal vescovo per sostituire il cappellano.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.12

Art. 12. 1. Il compenso da attribuire al cappellano e' determinato nella media aritmetica tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'[art. 24, comma primo, della legge 20 maggio 1985, n. 222](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art24-com1), ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. 2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente e' ridotto del 40%. 3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'Amministrazione corrisponde annualmente a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.13

Art. 13. 1. Il compenso di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 12 e' equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. Sul compenso stesso l'amministrazione opera le ritenute fiscali rilasciando la relativa certificazione. 3. Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvede, a termini dell'[art. 25, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art25-com2), l'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.14

Art. 14. 1. Nell'addivenire alla presente intesa le parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di nuova intesa.

Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.15

Art. 15. 1. Le norme della presente intesa entrano in vigore: a. nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa; b. nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa. Roma, li' 21 dicembre 1990 Il Ministro dell'interno Vincenzo SCOTTI Il Presidente della C.E.I. Ugo card. POLETTI

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