DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 93
Entrata in vigore del decreto: 22-9-1991 (fatti salvi i termini assegnati al Ministro della sanita' dagli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 5, comma 4). Le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della sanita' previsto dal comma 1 dello stesso art. 1.
Art. 1
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 2
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 3
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 4
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 5
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 6
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 7
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 8
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 9
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 10
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
Art. 11
(( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2003, N. 95 ))
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