LEGGE 20 marzo 1991, n. 89
Entrata in vigore della legge: 21/3/1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 19 gennaio 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 4 aprile 1991.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1991, N. 18. All'articolo 1: ai commi 5 e 6, le parole: "le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "i datori di lavoro"; la parola: "esonerate" e' sostituita dalla seguente: "esonerati"; al comma 10, dopo le parole: "dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389," ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni,". All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e successive modificazioni ed integrazioni". Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'". Nel titolo del decreto-legge sono soppresse le parole: "nel Mezzogiorno".
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