LEGGE 25 marzo 1991, n. 98
Entrata in vigore della legge: 26/03/99
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 1991, N. 25 All'articolo 1: al comma 1, le parole: "', nonche' lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;'" sono sostituite dalle seguenti: "', nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' '"; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Stato' non potra' conferire beni immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto"; il comma 2 e' soppresso.
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