LEGGE 28 marzo 1991, n. 106

Type Legge
Publication 1991-03-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati.

2.Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989.

3.Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, è autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.

AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 277/1977 reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale". - La legge n. 38/1979 reca: "Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". - La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

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