LEGGE 28 marzo 1991, n. 109
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2.Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.
3.All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.
4.I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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