DECRETO 11 gennaio 1991, n. 122
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70, concernente le norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, in particolare, gli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2, i quali prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 902229 del 5 novembre 1990;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Domanda di registrazione
1.Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.
Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 9 della legge n. 70/1989 prevede che: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa". - Il comma 2 dell'art. 11 della medesima legge n. 70/1989 è così formulato: "Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonchè la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'art. 13". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 70/1989 prevede che: "I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione".
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