LEGGE 28 marzo 1991, n. 118
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la concessione di contributi volontari per lire 210 milioni per l'anno 1991, lire 230 milioni per l'anno 1992 e lire 250 milioni per l'anno 1993, a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite.
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