LEGGE 10 aprile 1991, n. 121

Type Legge
Publication 1991-04-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordi- nate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

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