LEGGE 10 aprile 1991, n. 126
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Informazione del consumatore
2.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
3.Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
5.I prodotti e le confezioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili.
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