DECRETO 2 novembre 1990, n. 456
Entrata in vigore del decreto: 3/5/1991
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 - alle categorie rispettive secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della stessa legge, pubblicato nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 11/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, contenente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 14/1983;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, con cui sono state fissate al 31 dicembre 1988 le dotazioni organiche del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contingenti autonomi di posti per le singole qualifiche funzionali dell'esercizio in cui si articolano le categorie stesse, con esclusione del personale degli uffici locali;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, contenente disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che prevede il passaggio di categoria per l'espletamento di mansioni superiori in favore di talune qualifiche funzionali;
Ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui al comma 10 del predetto art. 2 della citata legge n. 355/1989;
Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 55427/4105DL/CR del 19 ottobre 1990);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto a sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355: "Art. 2 (Passaggi di categoria per mansioni superiori). - 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonche', per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, puo' partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianita' richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101. 2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP. 3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, e' consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a piu' concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi. 5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101. 6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati. 7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina. 8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione e' consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte. 9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente. 10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo. 11. Nulla e' innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui puo' accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101, recante disposizioni circa il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico: "Art. 15 (Ritardi nella progressione economica e giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonche' dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo e' di due anni". - Si riporta l'estratto del D.M. 5 agosto 1982, concernente le mansioni di operatore specializzato di esercizio: "Profilo professionale E' applicato negli uffici ed impianti esecutivi (allo sportello e all'interno) per lo svolgimento dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazione, svolge tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e di cassa, interni ed esterni agli uffici ed impianti, connessi con l'esecuzione dei servizi sopra indicati in conformita' delle relative norme ed istruzioni, con l'uso anche di macchine da calcolo, da scrivere e da riproduzione; svolge attivita' di interprete e, ove necessario, mansioni di coordinamento dell'attivita' del personale delle categorie inferiori; sostituisce il superiore secondo le disposizioni vigenti; gestisce eventuali sportelli avanzati o decentrati. Svolge il servizio di trasmissione e ricezione dei messaggi telegrafici (compresi quelli telex, di fototelegrafia e di fac-simile), fonotelegrafici e video; effettua la codifica, la perforazione, il marcaggio ed il controllo dei relativi dati, la immissione dei dati con mezzi elettronici e il loro controllo, il controllo dei tabulati, l'utilizzo di macchine accessorie ai CED, l'archiviazione e la ricerca dei mocrofilms, utilizza i terminali, effettua la ripartizione degli oggetti postali e telegrafici in arrivo ed in partenza; effettua la codificazione e la conduzione delle macchine negli impianti di meccanizzazione postale; sui mezzi ferroviari vigila sugli oggetti postali, effettua la ripartizione di corrispondenza e pacchi, cura il carico, lo scarico e lo scambio dei dispacci e dei pacchi. Coordina l'attivita' di piu' dipendenti addetti ai servizi di archivio, protocollo e copia; provvede alla minutazione di lettere a contenuto semplice, svolge compiti di collaborazione amministrativo- contabile che non richiedono una qualificata preparazione professionale, anche con l'uso di macchine; svolge attivita' di stenografo, di interprete o di segreteria telefonica. Puo', in quanto occorra, previo assenso dell'interessato, essere chiamato a svolgere compiti di altro profilo della stessa categoria, ad esclusione di quelli tecnici. E' di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonche' di altre mansioni - scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche - che siano riconducibili al presente profilo". - Si riporta l'art. 13 della citata legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355: "Art. 13 (Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore). - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio. 2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato pe i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore. 3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX. 4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica. 5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo. 6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo. 7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto gia' erogato per stipendio ed indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione. 8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono. 9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalita' di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge". - Si riporta l'allegato 7 al D.M. 20 aprile 1983: "SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENTRALI 'PERSONALE' E 'ULA' E FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME. In caso di incompatibilita' o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o della commissione centrale degli uffici locali, o delle relative sottocommissioni, si provvede, sempreche' non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, con decreto ministeriale. Qualora l'incompatibilita' o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale, alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro quindici giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, le commissioni o sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti sempreche' costoro non siano in numero inferiore a tre oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilita' o la rinuncia riguardino l'appartenenza alle commissioni centrali di cui sopra. Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, le commissioni e sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del Centro elaborazione dati P.T. A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri delle commissioni o sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato. Ogni commissione o sottocomissione, con il rispetto del principio della collegialita', sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avra' avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determinera' i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali. Per i titoli per i quali e' previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, ciascuna commissione o sottocommissione provvedera' collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante. La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi gia' attribuiti ai singoli candidati, provvedera' alla formazione della relativa graduatoria generale. Per la validita' dei lavori di ogni commissione e sottocommissione e' sufficiente la presenza della meta' piu' uno del numero dei rispettivi componenti escluso il segretario". - Si riporta l'estratto del D.M. 25 giugno 1984, concernente le mansioni di revisore: "Nella fase di gestione delle attivita' di elaborazione elettronica dei dati, svolge la gestione delle procedure a regime, e' preposto alla conservazione ed alla sicurezza degli archivi magnetici; effettua il controllo e la revisione dei risultati delle procedure elaborative; effettua la riproduzione dei titoli da microfilmare, la classificazione dei microfilms, lo sviluppo ed il collaudo delle pellicole; collabora alle prove di preesercizio e di simulazione delle procedure; sorveglia l'esecuzione dei lavori sulla base di apposite direttive". - Si riporta l'estratto del D.M. 5 agosto 1982, concernente le mansioni di operatore specializzato di officina: "Profilo professionale Svolge gli adempimenti tecnici interni ed esterni propri delle Officine telegrafiche, postelegrafiche e di P.P.U., in conformita' alle norme ed istruzioni vigenti; in particolare effettua, rispettivamente: l'installazione, l'attivazione, la disattivazione e la piccola manutenzione delle apparecchiature telegrafiche e degli impianti di energia presso gli uffici telegrafici ed altre utenze; l'installazione, l'attivazione, la disattivazione e la manutenzione delle macchine per i servizi postali e di bancoposta; la riparazione e la manutenzione degli impianti di posta pneumatica. Coadiuva i periti in tutte le attivita' degli stessi. E' altresi' di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse risultino ag- gregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonche' di altre mansioni - scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche - che siano riconducibili al presente profilo". - Si riporta il testo dell'art. 31 della citata legge 3 aprile 1979, n. 101: "Art. 31 (Titoli di studio). - Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per 'titolo di stu- dio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza', rispettivamente: a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III; b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV; c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico. Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere e' sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare". - Si riporta l'estratto del D.M. 5 agosto 1982, modificato dal D.M. 25 giugno 1984, concernente le mansioni di perito: "Profilo professionale Collabora nell'attivita' di progettazione, direzione lavori e collaudo degli impianti e apparecchiature nei limiti delle norme che regolano la materia, nonche' nella attivita' di studio, ricerca e sperimentazione e di normativa; effettua sopralluoghi e accertamenti tecnici; effettua verifiche e sopralluoghi eseguendo controlli e misurazioni di carattere tecnico; e' addetto all'uso e alla manutenzione di strumenti, macchine di laboratorio e di sperimentazione; e' applicato alle attrezzature complesse che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche, compresi i laboratori scientifici e didattici; negli uffici radio e' addetto all'esercizio delle apparecchiature radioelettriche con le quali espleta il servizio radiotelegrafico, radiotelefonico e radiotelex; e' addetto alla manutenzione e alla riparazione delle apparecchiature radioelettriche e delle altre apparecchiature elettroniche impiegate per l'espletamento dei servizi radioelettrici. Nelle officine telegrafiche e postelegrafiche e' addetto alla revisione e riparazione, rispettivamente, delle apparecchiature telegrafiche ed elettriche e delle macchine per i servizi postali e di bancoposta. Nelle centrali di cui all'allegato A) punto 2, lettere a), b) e c) e dell'allegato B), punto 3, lettera c) e' addetto all'eserczio e manutenzione degli impianti. Nei centri di meccanizzazione esegue la manutenzione e riparazione degli impianti e collabora alla conduzione tecnica degli impianti stessi; svolge funzioni di direzione negli uffici di cui all'allegato D), punto 2; svolge mansioni vicarie negli impianti tecnici di cui all'allegato C) punto 2. E' altresi' di competenza di questo profilo l'espletamento di mansioni previste nel corrispondente profilo della categoria inferiore quando le mansioni stesse risultino aggregate a quelle di pertinenza per cicli operativi omogenei, nonche' di altre mansioni - scaturenti da nuove organizzazioni del lavoro o da trasformazioni tecnologiche - che siano riconducibili al presente profilo". - Si riporta il testo dei DD.MM. 7 dicembre 1965 e 29 maggio 1971: "D.M. 7 dicembre 1965. - A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione centrale e Azienda di Stato per i servizi telefonici per posti di vice segretari della carriera di concetto". "D.M. 29 maggio 1971. - A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e in aggiunta ai diplomi di 'Segretario d'azienda', 'Addetto alla segreteria d'azienda' e 'Corrispondente commerciale in lingue estere' gia' dichiarati validi, agli stessi fini, col decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1966, per l'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto banditi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sara' riconosciuto valido il diploma di 'Addetto alla contabilita' d'azienda' e 'Contabile d'azienda'".
Art. 2
1.I posti da conferire al personale partecipante ai concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 355/1989, sono attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, in prima attuazione tenendo conto delle disponibilita' esistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa e nelle fasi successive con cadenza annuale in base alle disponibilita' esistenti al 31 dicembre di ciascun anno.
2.L'assegnazione alle singole sedi provinciali e' effettuata secondo l'ordine delle graduatorie regionali, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.
3.La nomina nella nuova qualifica decorre agli effetti giuridici dalle date indicate al comma 1 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella qualifica stessa.
Il Ministro: MAMMI'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
Registro n. 8 Poste, foglio n. 26
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