DECRETO 2 novembre 1990, n. 457
Entrata in vigore del decreto: 3/5/1991
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie professionali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, concernente la disciplina dei concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2› supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che prevede il passaggio di categoria per mansioni superiori in favore del personale appartenente ad alcune qualifiche funzionali;
Ritenuto di stabilire le norme di attuazione del suddetto art. 2 della legge n. 355/1989, come prescritto dal comma 10 dello stesso articolo;
Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
Sentito il consiglio di amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355: "Art. 2 (Passaggi di categoria per mansioni superiori). - 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonche', per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, puo' partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianita' richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101. 2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP. 3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, e' consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a piu' concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi. 5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101. 6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati. 7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina. 8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione e' consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte. 9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente. 10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo. 11. Nulla e' innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui puo' accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101, recante disposizioni circa il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero p.t. ed il relativo trattamento economico: "Art. 15 (Ritardi nella progressione economica e giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonche' dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo e' di due anni". - Si riporta l'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355: "Art. 13 (Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore). - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio. 2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore. 3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX. 4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica. 5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo. 6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo. 7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto gia' erogato per stipendio ed indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione. 8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono. 9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalita' di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge". - Si riporta l'art. 31 della gia' citata legge 3 aprile 1979, n. 101: "Art. 31 (Titoli di studio). - Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per 'titolo di stu- dio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza', rispettivamente: a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III; b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV; c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico. Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere e' sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare".
Art. 2
1.I posti da conferire al personale partecipante ai concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 355/1989, sono attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, in prima attuazione con riferimento alle disponibilita' esistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa e nelle fasi successive con cadenza annuale in base alle disponibilita' esistenti al 31 dicembre di ciascun anno.
2.La nomina nella nuova qualifica decorre agli effetti giuridici dalle date indicate al comma 1 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella qualifica stessa.
Il Ministro: MAMMI'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
Registro n. 8 Poste, foglio n. 27
Nota all'art. 2: - Per l'art. 2 della legge n. 355/1989, vedasi in nota all'art. 1.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)