DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 132
Entrata in vigore del decreto: 23/04/1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per stabilire i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, nonche' le relative modalita' di accertamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi
Art. 2
Cause di non ammissione ai concorsi
Art. 3
Requisiti attitudinali - Disposizione generale
1.I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, della capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Art. 4
Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia
Art. 5
Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad ufficiale
Art. 6
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi
1.L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'art. 1 e' effettuato da una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione presieduta dal sanitario del Corpo per la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Il candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed anche ad ulteriori prove strumentali e di laboratorio, qualora quelle esibite a norma del bando di concorso non siano ritenute sufficienti. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.
Art. 7
Cause di non idoneita' al servizio per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.
1.Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio.
2.Qualora le lesioni o le infermita' siano ascrivibili alle categorie 6a, 7a o 8a della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo al servizio a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermita', anche dell'eta', della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.
Note all'art. 7: - Il D.P.R. n. 738/1981 reca: "Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio". - Il D.P.R. n. 834/1984 reca il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. La tabella A elenca le lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo. La tabella B riporta l'elenco delle lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita' per una volta tanto.
Art. 8
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.
1.Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneita' o la non idoneita' psico-fisica al servizio e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2.Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, puo' essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, licenza di convalescenza, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessione di equo indennizzo, ai fini della dispensa o riforma dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.
Nota all'art. 8: - Le commissioni di cui all'art. 165 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, sono le commissioni mediche ospedaliere istituite: a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.
Art. 9
Disposizione transitoria
1.Per il personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gia' riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 4a o 5a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l'art. 8, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico- legali disposti per l'aggravamento delle infermita' preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermita'.
Nota all'art. 9: - Per il contenuto della tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1/981 si veda in nota all'art. 7.
Art. 10
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 19
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