LEGGE 22 aprile 1991, n. 133

Type Legge
Publication 1991-04-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 23/4/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. AVVERTENZA: Il decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 1› marzo 1991. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11.

Art. 2

1.La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1› marzo 1991, e' mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1› MARZO 1991, N. 60. All'articolo 1, il comma 3 e' soppresso.

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