LEGGE 22 aprile 1991, n. 133
Entrata in vigore della legge: 23/4/1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. AVVERTENZA: Il decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 1› marzo 1991. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11.
Art. 2
1.La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1› marzo 1991, e' mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1› MARZO 1991, N. 60. All'articolo 1, il comma 3 e' soppresso.
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