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LEGGE 23 aprile 1991, n. 144

Current text a fecha 1991-05-10

Entrata in vigore della legge: 11-05-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Trattato - art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, d'ora in avanti denominate Parti, desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue. ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE 1. Sara' concessa l'estradizione per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono delitti punibili con una pena, restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. 2. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da scontare dovra' essere superiore a nove mesi. 3. Quando la domanda di estradizione riguarda piu' delitti distinti per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un delitto per il quale le suddette condizioni ricorrono, potra' essere concessa anche per gli altri. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di pene restrittive della liberta' personale inflitte per delitti diversi, sara' concessa se il totale delle pene ancora da scontare sia superiore a nove mesi. 4. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 RIFIUTO DI ESTRADIZIONE L'estradizione non sara' concessa: a) se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale o e' gia' stata giudicata dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta; b) se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena; c) se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte; d) se la persona richiesta e' o e' stata o sara' giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente; e) se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato politico; f) se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti; g) se il fatto per il quale e' domandata costituisce per la legge della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli effetti del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4 PENA CAPITALE Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione puo essere concessa solo se detta Parte da' assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita.

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5 DIRITTI FONDAMENTALI L'estradizione non sara' altresi concessa: a) se per il fatto per il quale e' domandata, la persona richiesta e' stata o sara' sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; b) se vi e' fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verra' sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6 RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione puo' essere rifiutata se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta e' cittadino della Parte richiesta. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporra' il caso alle proprie autorita' competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovra' fornire gli elementi utili. La Parte richiesta comunichera' senza indugio il seguito dato alla domanda e successivamente la decisione finale. 2. L'estradizione potra' parimenti essere rifiutata: a) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa; b) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del tipo di reato di cui trattasi quando e' commesso fuori dal territorio di tale ultima Parte.

Trattato - art. 7

ARTICOLO 7 LIMITI DELL'ESTRADIZIONE 1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena, ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, salvo che: a) la Parte richiesta vi acconsenta; o b) la persona estradata, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 2. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo 1 lettera a), la Parte verso la quale la persona e' stata estradata dovra' presentare domanda allegando la documentazione di cui all'articolo 11. Tale domanda dovra' essere altresi accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorita' giudiziaria di detta Parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione. 3. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'estradizione e' stata concessa e' modificata nel corso del procedimento, la persona puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale solo se per il fatto diversamente qualificato e' consentita l'estradizione. 4. La persona estradata non puo' essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto anteriore alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta vi acconsenta o ricorrano le circostanze previste nel paragrafo 1, lettera b). 5. Al fine dell'ottenimento del consenso di cui al paragrafo precedente, la Parte verso la quale la persona e' stata estradata dovra' farne richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo e i relativi documenti. Tale richiesta dovra' essere altresi' accompagnata dalle dichiarazioni della persona interessata rese ad una autorita' giudiziaria di detta Parte in ordine alla consegna allo Stato terzo.

Trattato - art. 8

ARTICOLO 8 DIRITTO DI DIFESA Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.

Trattato - art. 9

ARTICOLO 9 COMPUTO DEL PERIODO DI DETENZIONE Il periodo di detenzione sofferto dall'estradato nella Parte richiesta ai fini della procedura di estradizione sara' computato nella pena da eseguire nella Parte richiedente.

Trattato - art. 10

ARTICOLO 10 MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE 1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni saranno effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Federativa del Brasile dal Ministero della Giustizia, oppure per via diplomatica. 2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni saranno redatte nella lingua della Parte richiedente e accompagnate da traduzione nella lingua della Parte richiesta. 3. In caso di urgenza, per la richiesta di arresto provvisorio e per i relativi documenti potra' essere omessa la traduzione. 4. Gli atti ed i documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato saranno esenti da ogni forma di legalizzazione.

Trattato - art. 11

ARTICOLO 11 DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE DOMANDE 1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall'originale o da una copia autenticata del provvedimento restrittivo della liberta' personale o, se concerne persona condannata, della sentenza irrevocabile di condanna con l'indicazione della pena ancora da scontare. 2. I documenti presentati devono contenere la descrizione precisa del fatto, la data ed il luogo in cui e' stato commesso, la sua qualificazione giuridica, nonche' gli elementi necessari a determinare l'identita' della persona richiesta e, se possibile, i dati segnaletici e la fotografia della stessa. A tali documenti deve essere allegata copia delle disposizioni di legge della Parte richiedente applicabili alla fattispecie, nonche' di quelle rela- tive alla prescrizione del reato e della pena. 3. La Parte richiedente presentera' inoltre indizi o prove del fatto che la persona richiesta si trova sul territorio della Parte richiesta.

Trattato - art. 12

ARTICOLO 12 SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere di decidere sulla domanda di estradizione, la Parte richiesta domandera' un supplemento di informazioni, fissando un termine a questo fine. Su domanda motivata, il termine potra' essere prorogato.

Trattato - art. 13

ARTICOLO 13 ARRESTO PROVVISORIO 1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione ciascuna Parte puo', su richiesta dell'altra Parte, disporre l'arresto provvisorio della persona o applicare nei suoi confronti altre misure coercitive. 2. Nella richiesta di arresto provvisorio la Parte richiedente deve dichiarare che nei confronti della persona e' stato emesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e che intende presentare domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, la indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena ancora da scontare, nonche' gli elementi necessari per l'identificazione della persona cosi' come gli indizi esistenti sulla sua localizzazione. La richiesta di arresto provvisorio potra' essere inoltrata alla Parte richiesta anche per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 3. La Parte richiesta informera' immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 11 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data della comunicazione prevista dal paragrafo 3. l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cesseranno di avere efficacia. Tuttavia cio' non impedira' un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, ne' l'estradizione, se la domanda di estradizione perverra' dopo la scadenza del termine suddetto.

Trattato - art. 14

ARTICOLO 14 DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA 1. La Parte richiesta fara' conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rigetto, anche parziale, dovra' essere motivato. 2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informera' la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni della liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna e' di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, potra' essere prorogato di altri 20 giorni. 4. La decisione di concessione dell'estradizione perdera' efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo sara' posto in liberta' e la Parte richiesta potra' rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.

Trattato - art. 15

ARTICOLO 15 CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA 1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conscere la sua decisione all'altra Parte. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, la consegna della persona estradata potra' essere differita finche' il procedimento penale non sia concluso o la pena non sia stata scontata. 2. Tuttavia la Parte richiesta puo', su domanda motivata, procedere alla consegna temporanea alla Parte richiedente della persona da estradare ivi sottoposta a procedimento penale per permetterne lo svolgimento, concordandone i termini e le modalita'. La persona consegnata temporaneamente sara' detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, sara' calcolata nella pena che sara' inflitta o eseguita nella Parte richiesta. 3. La consegna della persona da estradare puo' essere parimenti differita: a) quando, a causa di una grave malattia, il trasporto nella Parte richiedente della persona da estradare puo' metterne in pericolo la vita; b) quando ragioni umanitarie, determinate da circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano e vi sia il consenso della Parte richiedente.

Trattato - art. 16

ARTICOLO 16 COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE La Parte che ha ottenuto l'estradizione comunichera' all'altra Parte la decisione che definisce il procedimento per il quale l'estradizione e' stata concessa.

Trattato - art. 17

ARTICOLO 17 INVIO DI AGENTI La Parte richiedente potra' inviare nella Parte richiesta, con il consenso preventivo di quest'ultima, agenti appositamente autorizzati, sia per collaborare al riconoscimento dell'identita' dell'estradando, sia per trasferirlo nel territorio della Parte richiedente. Detti agenti non potranno esercitare atti di autorita' nel territorio della Parte richiesta e saranno soggetti alle sue leggi. Le spese sostenute saranno a carico della Parte richiedente.

Trattato - art. 18

ARTICOLO 18 CONSEGNA DI OGGETTI 1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestrera' e, se l'estradizione e' concessa, consegnera' a fini di prova alla Parte richiedente che ne abbia fatto domanda gli oggetti sui quali o mediante i quali e' stato commesso il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. 2. Gli oggetti indicati nel paragrafo precedente saranno consegnati anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati nel paragrafo 1 per il tempo che sia reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero puo', per la stessa ragione, consegnarli a condizione che le siano restituiti. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, alla fine del procedimento, restituiti senza indugio alla Parte richiesta.

Trattato - art. 19

ARTICOLO 19 TRANSITO 1. Il transito sul territorio di una Parte di una persona estradata da uno stato terzo verso l'altra Parte sara' autorizzato, su decisione dell'autorita' competente, su domanda corredata dagli originali o da copie autenticate dei documenti relativi alla procedura di estradizione e dalla indicazione delle generalita' degli agenti che accompagnano la persona. A detti agenti si applicano le disposizioni dell'art. 17. 2. Il transito puo' essere rifiutato per i motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato, nonche' per gravi motivi d'ordine pubblico. 3. Nel caso in cui e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio, non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, che fornira' i dati relativi all'identita' della persona, dara' indicazione del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare ed attestera' l'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza irrevocabile a pena restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produrra' gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'art. 13.

Trattato - art. 20

ARTICOLO 20 CONCORSO DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Trattato - art. 21

ARTICOLO 21 SPESE 1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte richiedente. 2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Trattato - art. 22

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. 4. Ciascuna delle Parti potra' in ogni momento denunciarlo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la ralativa notifica. Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per La Repubblica Italiana Per la Repubblica Federativa del Brasile G. De Michelis (firme illeggibili) Parte di provvedimento in formato grafico