Entrata in vigore della legge: 11-05-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari: - Il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, - Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Obbligo dell'assistenza 1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, la piu' ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti, l'interrogatorio di indiziati o imputati e altre persone, lo svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, il trasferimento provvisorio di persone detenute, la trasmissione di copie autentiche di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziario e informazioni relative alle condanne. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie. 3. Ciascuna Parte si impegna altresi' a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.
Convenzione - art. 2
Art. 2 Fatti che danno luogo all'assistenza 1. L'assistenza e' prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non e' previsto come reato dalla legge della Parte richiesta. 2. Tuttavia, per l'esecuzione di ispezioni personali, perquisizioni e sequestri l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e' previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta.
Convenzione - art. 3
Art. 3 Rifiuto dell'assistenza 1. L'assistenza e' rifiutata: a) se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato di carattere politico. Questo principio si applica anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda di assistenza, motivata per un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti; b) se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato esclusivamente militare; c) se l'esecuzione della domanda puo' portare pregiudizio alla sovranita' e alla sicurezza della Parte Richiesta o se e' contraria alla legge od ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte; d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena. 2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere a), b) e d) del paragrafo 1, l'assistenza e' prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.
Convenzione - art. 4
Art. 4 Esecuzione 1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalita' espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti. 3. Se vi e' un impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione degli atti richiesti, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi della mancata esecuzione. 4. Se i dati e le informazioni forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione degli atti, la Parte richiesta, ove possibile, provvede alla necessaria integrazione.
Convenzione - art. 5
Art. 5 Notificazione di atti 1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti contiene se necessario l'indicazione della data entro la quale l'atto deve essere notificato. In tal caso la domanda deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data indicata. 2. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto, o una attestazione delle modalita' e della data della notificazione, nonche' delle generalita' e la qualita' della persona che ha ricevuto l'atto, rilasciata dall'autorita' competente.
Convenzione - art. 6
Art. 6 Trasmissione di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.
Convenzione - art. 7
Art. 7 Comparizione di persone nella Parte richiesta 1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge. 2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali misure.
Convenzione - art. 8
Art. 8 Comparizione di persone nella Parte richiedente 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le altre somme previste dalla propria legge. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte puo' corrispondere un anticipo.
Convenzione - art. 9
Art. 9 Comparizione di persone detenute 1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente come testimone, e' trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte se: a) acconsente al trasferimento; b) la sua detenzione non e' suscettibile di essere prolungata dal trasferimento; c) la Parte richiedente si impegna a ritrasferirla non appena sono venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2) Il trasferimento di cui al paragrafo 1 puo' essere rifiutato se vi ostano gravi ragioni. 3) La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che venga messa in liberta'.
Convenzione - art. 10
Art. 10 Protezione delle persone citate 1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua liberta' personale per fatti commessi prima dell'arrivo sul territorio della Parte richiedente. 2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorita' competente che la sua presenza non e' piu' necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 3. La disposizione del paragrafo 1, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilita' di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento e' previsto dalla legge della Parte richiedente.
Convenzione - art. 11
Art. 11 Trasmissione di sentenze e di informazioni relative al casellario giudiziario 1. Quando la domanda concerne la trasmissione di copia di una sentenza penale, la Parte richiesta fornisce anche le indicazioni sul relativo procedimento che siano state domandate dalla Parte richiedente. 2. Ciascuna Parte trasmette gli estratti del casellario giudiziario richiesti dall'altra Parte e concernenti le persone contro le quali e' in corso un procedimento penale.
Convenzione - art. 12
Art. 12 Informazioni relative alle condanne Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze de- finitive di condanna pronunciate nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte.
Convenzione - art. 13
Art. 13 Domanda di assistenza 1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'autorita' che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso; b) l'oggetto della domanda; c) ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti; d) le forme e modalita' particolari richieste per l'esecuzione degli atti, nonche' le generalita' del rappresentante dell'autorita' o delle parti private che possono parteciparvi. 2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonche', se del caso, delle domande particolari da porre. 3. La domanda di assistenza e i documenti allegati devono essere firmati dall'autorita' competente e muniti del timbro dell'ufficio.
Convenzione - art. 14
Art. 14 Comunicazioni 1. Le autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica. 2. Non e' richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, ne' la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.
Convenzione - art. 15
Art. 15 Spese 1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonche' le spese indicate nel paragrafo 2 dell'art. 8. Tali spese sono anticipate dalla Parte richiesta quando sono sostenute nel territorio di tale parte.
Convenzione - art. 16