LEGGE 23 aprile 1991, n. 146
Entrata in vigore della legge: 11-05-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della convenzione consolare del 1› giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
TRADUZIONE NON UFFICIALE AMBASCIATA BRITANNICA ROMA 18 ottobre 1988 S.E. Onorevole Giulio Andreotti Ministro degli Affari Esteri Roma, Italia Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione Consolare tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana firmata a Roma il 1 giugno 1954 ed al relativo Scambio di note in data analoga. Agendo in base ad istruzioni del Segretario Principale di Sua Maesta' per gli Affari Esteri ed il Commonwealth, debbo proporre a Vostra Eccellenza che l'Articolo 28 di detta Convenzione che prevede un'assistenza reciproca per il ritrovamento dei marittimi disertori di navi mercantili, cessi di avere effetto. Inoltre, ho l'onore di proporre che all'Articolo 29: (a) il testo inglese del paragrafo (2) (b) (iii) (II) sia emendato come segue: "(II) nel caso dei territori di cui al paragrafo (2) di quell'Articolo, un reato punibile in base alle leggi dello Stato di accoglienza, con l'imprigionamento per un minimo di almeno due anni"; (b) il testo italiano del paragrafo (2) (b) (iii) 1› sia emendato come segue: "1› nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni". Se le precedenti proposte sono accettabili per la Repubblica italiana, ho l'onore di suggerire che questa Nota e la risposta di Vostra Eccellenza in tal senso siano considerate come costituenti un Accordo su questa materia tra il Regno Unito di Gran Bretgna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, il quale entrera' in vigore alla data alla quale il Governo del Regno Unito avra' accusato ricevuta della notifica, da parte della Repubblica Italiana, che le procedure necessarie secondo la legislazione italiana affinche' l'Accordo possa divenire applicabile entro il territorio dello Stato sono state espletate, e che si applichera', per parte del Regno Unito, al Regno Unito ed a quei territori per le cui relazioni internazionali il Regno Unito e' responsabile, per i quali tale Convenzione e' in vigore a detta data. Mi avvalgo della presente occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. DEREK THOMAS IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 18 ottobre 1988 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettere in data odierna del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione Consolare tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana firmata a Roma il 1 giugno 1954 ed al relativo Scambio di Note in data analoga. Agendo in base ad istruzioni del Segretario Principale di Sua Maesta' per gli Affari Esteri ed il Commonwealth, debbo proporre a Vostra Eccellenza che l'Articolo 28 di detta Convenzione che prevede un'assistenza reciproca per il ritrovamento dei marittimi disertori di navi mercantili, cessi di avere effetto. Inoltre, ho l'onore di proporre che all'Articolo 29: (a) il testo inglese del paragrafo (2) (b) (iii) (II) sia emandato come segue: "(II) nel caso dei territori di cui al paragrafo (2) di quell'Articolo, un reato punibile in base alle leggi dello Stato di accoglienza, con l'imprigionamento per un minimo di almeno due anni"; (b) il testo italiano del paragrafo (2) (b) (iii) 1› sia emandato come segue: "1› nel caso dei territori di cui al paragrafo (1) dell'Articolo 1, quando si tratta di un reato punibile secondo le leggi dello Stato di residenza con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a due anni". Se le precedenti proposte sono accettabili per la Repubblica Italiana, ho l'onore di suggerire che questa Nota e la risposta di Vostra Eccellenza in tal senso siano considerate come costituenti un Accordo su questa materia tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, il quale entrera' in vigore alla data alla quale il Governo del Regno Unito, avra' accusato ricevuta della notifica, da parte della Repubblica Italiana, che le procedure necessarie secondo la legislazione italiana affinche' l'Accordo possa divenire applicabile entro il territorio dello Stato sono state espletate, e che si applichera', per parte del Regno Unito, al Regno Unito ed a quei territori per le cui relazioni internazionali il Regno Unito e' responsabile, per i quali tale Convenzione e' in vigore a detta data". In risposta ho l'onore di informarLa che le proposte contenute nella lettera di Vostra Eccellenza sono accettabili per il Governo italiano e che, pertanto, la Vostra Lettera e questa di risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data in cui il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accusera' ricevuta della notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana che le procedure richieste dalla legge italiana sono state completate. Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia' piu' alta considerazione. Giulio Andreotti -------------------------------------- S.E.Sir Derek Thomas Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ROMA
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